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Va annullata la condanna inflitta alla società per responsabilità amministrativa degli enti dopo l’incidente sul lavoro in azienda. Affinché si configuri l’illecito ex articolo 25 septies, comma terzo, del decreto legislativo 231/01 non basta addebitare all’impresa la mancanza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro, ad esempio di un organo di vigilanza che verifichi la conformità dei macchinari alle normative europee; è invece necessario che il giudice del merito motivi in che cosa consiste la colpa organizzativa da cui sarebbe derivato il reato presupposto, cioè le lesioni personali colpose contestate al legale rappresentante della società. È quanto emerge dalla sentenza 18413/22, pubblicata il 10 maggio dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Adeguati assetti organizzativi al vaglio dei giudici. Dotare la società amministrata di adeguati assetti organizzativi, anche ai fini della preventiva emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale, è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per rispettare la clausola generale di agire secondo canoni di «corretta amministrazione», e tale dovere generale di condotta costituisce, ad avviso dell’orientamento emerso dalle prime pronunce di merito, una fattispecie quasi più grave per le imprese in situazione di equilibrio.
Condannata anche la società in caso di finti appalti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16302 del 2022, con cui la terza sezione penale, in seguito all’introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs n. 231/2001, ha per la prima volta ritenuto configurabile in capo a una società l’illecito amministrativo derivante dalla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in un caso di somministrazione illecita di manodopera celata da finti contratti di appalto.
Il 90% del tessuto economico che opera nel settore dell’edilizia, costituito cioè da piccole e medie imprese, rischia di rimanere escluso dalla partita del superbonus e degli altri bonus edilizi. L’ulteriore ostacolo normativo arriva con l’introduzione delle Soa (acronimo di «Società organismo di attestazione») come requisito per potersi vedere affidati gli interventi agevolati. La novità è contenuta nel dl 21/2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis, chiamato anche dl energia o anti-rincari), convertito nella legge n. 51, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, che prevede che per l’esecuzione di lavori con importi superiori a 516 mila euro ci si affidi a imprese e subappaltatori con certificazioni Soa
Comunicazioni obbligatorie per società, enti e trust, già costituiti e di nuova costituzione; necessità di aggiornare i dati e confermarli con obbligo di segnalare la difformità delle informazioni rilevate nell’adeguata verifica rispetto a quelle risultanti dal registro. Il tutto attraverso il sistema telematico «Comunica», con previsione di specifica sanzione pecuniaria per chi non provvede nei termini. Sono questi gli obblighi a cui, a breve, saranno chiamati gli amministratori di società con personalità giuridica, enti e trust, per effetto del nuovo registro dei titolari effettivi, a seguito dell’apposito decreto interministeriale (decreto Mef di concerto col Mise n. 55, dell’11/3/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022, che ne prevede l’istituzione, in vigore dal 9 giugno 2022.

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