Ivass ha pubblicato il Regolamento 50/2022 recante disposizioni relative alla comunicazione all’Istituto di vigilanza di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., ai fini della prevenzione del rischio
di riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, l’IVASS acquisisce annualmente – da parte delle imprese, italiane ed estere, che operano in Italia nei rami
vita – un insieme strutturato di informazioni e dati, tra cui quelli relativi all’ammontare dei
premi e del corrispondente numero di polizze distribuite da ciascun intermediario
assicurativo di cui si avvale l’impresa di assicurazione (agente, broker, banca, Poste
Italiane, …), distintamente per polizze di ramo I (tradizionali), di ramo III (unit linked) e
multiramo (combinazione di ramo I e ramo III).

Anche alle imprese esercenti i rami danni è stato chiesto di inviare informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività
direzionale, fornendo altresì evidenza dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai
rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la
compilazione della sola sezione V “Intermediari” del più ampio documento richiesto alle
imprese che operano nei rami Vita (oggi disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del
Regolamento 44/2019), opportunatamente integrato al fine di raccogliere anche le
informazioni relative alle imprese danni.

Il Regolamento 50/2022  introduce l’obbligo di trasmissione annuale anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni delle informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione della sezione “Intermediari” del documento disciplinato dall’art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese operanti nei rami vita.

I destinatari della nuova normativa sono, qualora operino dei rami Danni di cui all’articolo
2, comma 3, del Codice:
– le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
– le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in libera prestazione di servizi e/o in regime di stabilimento;
– le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in Stato terzo.

Con il Regolamento l’Istituto si propone di prevedere a regime la trasmissione di
informazioni strutturate all’interno della sezione “Intermediari” anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni.

Con l’obiettivo di definire le priorità dell’attività di vigilanza sulla condotta di mercato degli
intermediari e delle imprese, l’acquisizione delle informazioni sull’ammontare complessivo
dei premi generati in Italia nell’anno di riferimento consentirà di avere:
– un quadro dettagliato dell’attività degli intermediari in Italia con conseguente possibilità di indirizzare l’attività di vigilanza sugli stessi accrescendone l’efficacia;
– con riferimento alle imprese estere, importanti informazioni quali-quantitative sul
business in Italia e la rete di vendita, in anticipo e maggiormente complete e comparabili rispetto a quelle fornite annualmente da EIOPA ai sensi del Protocollo di Collaborazione tra Autorità di Vigilanza.
Sotto altro profilo, dette informazioni saranno utili anche ai fini della corretta determinazione del contributo di vigilanza di cui all’art. 335 del Codice.

In applicazione del principio di proporzionalità, le informazioni vengono richieste alle
imprese anziché agli intermediari, la maggior parte dei quali, pur non operando nei rami danni, dovrebbe comunque fornire una risposta, anche se negativa.

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