CONFERMATE PER I PROSSIMI MESI LE TUTELE E LE MISURE ANTI-CONTAGIO ADOTTATE NELLE AZIENDE
di Daniele Cirioli
Il post emergenza Covid non modifica, per ora, le abitudini di lavoro. Eccetto la patente del green pass (non più necessaria), sul resto sono confermate tutte le misure anti-contagio già adottate e già in uso nei luoghi di lavoro: nonostante sia cessato lo stato d’emergenza, governo e parti sociali hanno deciso all’unanimità «di ritenere operante il protocollo 6 aprile 2021 nell’interezza e d’impegnarsi a garantirne l’applicazione» in tutti i luoghi di lavoro. Idem sul versante tutele: la conversione in legge del dl n. 24/2022, infatti, prorogherà la sorveglianza sanitaria (fino al 31 luglio), il rimborso forfetario di 600 euro di malattia ai lavoratori fragili (fino al 30 giugno), lo smartworking semplificato (fino al 31 agosto) e il diritto al lavoro agile.

Protocollo Covid in vigore. La proroga delle misure anti Covid sul lavoro è arrivata da un incontro svoltosi il 4 maggio, al termine del quale è stato sottoscritto un verbale che conferma l’operatività delle misure giù in uso nei luoghi di lavoro, anche successivamente al 30 aprile e nonostante dal 1° maggio sia stato dichiarata la fine dello stato di emergenza. Non è stata prevista una scadenza alla proroga, lasciando un termine «aperto»; si è stabilito che «eventuali novità sono rimandate a un nuovo incontro programmato entro il 30 giugno, nel corso del quale sarà verificata l’opportunità di apportare aggiornamenti al testo del protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica». Fino a tale incontro, pertanto, restano valide le misure anti-contagio del protocollo 6 aprile 2021.

Scudo contro gli «infortuni». La proroga fa sicuramente da (valido) scudo ai datori di lavoro, in caso di contagio Covid sul lavoro. Contagio che, ai sensi dell’art. 42 del dl n. 18/2020, poiché contratto in occasione di lavoro, resta tutelato quale «infortunio sul lavoro» a carico dell’Inail. Come in ogni altro caso d’infortunio, l’Inail può rivalersi sul datore di lavoro in presenza di una sua responsabilità, la quale si verifica in caso di violazione di legge oppure di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Nel caso del Covid, tali violazioni (cioè la responsabilità) riguardano i protocolli e le linee guida governativi e regionali (art. 29-bis del dl n. 23/2020): il rispetto del protocollo 6 aprile 2021, pertanto, fa da scudo per escludere la responsabilità del datore.

Regola 1: essere informati. Vediamo le tre principali regole previste dal protocollo 6 aprile. Quando si tratta di sicurezza, primo compito dei datori di lavoro è informare i lavoratori. Il protocollo prevede che l’azienda informi i lavoratori e chiunque entri in azienda sulle norme vigenti per l’emergenza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliant. Tra le informazioni: l’obbligo per chiunque di restare a casa con febbre oltre 37,5; divieto d’ingresso e di permanenza in azienda in presenza di febbre; obbligo di dichiarare al datore di lavoro, tempestivamente, qualora successivamente all’ingresso in azienda sussistano condizioni di rischio: sintomi influenzali; provenienza da zone a rischio; contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.

Regola 2: lavora solo chi è in salute. Prima di accedere alla sede di lavoro, il personale può (facoltà, non obbligo) essere sottoposto a controllo della temperatura: se superiore ai 37,5° deve tornare a casa e seguire la procedura del caso.

Regola 3: le mascherine sono Dpi. Quando l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non è possibili adottare altre soluzioni organizzative per il rispetto del distanziamento minimo (un metro, come detto), è necessario l’uso di dispositivi di protezione individuali: Dpi. Che nel caso del Covid sono fanno riferimento a un dispositivo in particolare: la mascherina. Il protocollo prevede quali validi Dpi le «mascherine chirurgiche». Pertanto, in tutti i casi in cui si verificano condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di un Dpi di livello superiore (per esempio chi già lavora con mascherine Fpp2 o superiori, è già protetto e non deve indossare la mascherina chirurgica).

Tutele Covid. Con la conversione in legge del dl n. 24/2022 verranno prorogate diverse tutele Covid già in vigore nel periodo di emergenza. Il ddl di conversione del dl n. 24/2022, già approvato dalla camera è passato all’esame del Senato che dovrebbe discuterlo in aula il 17 maggio. Il termine per la conversione è fissato al 23 maggio. In tabella sono indicate le principali novità. Tra queste c’è la proroga fino al 31 agosto delle modalità semplificate di ricorso al lavoro agile. I lavoratori dipendenti del settore privato conservano la possibilità di far ricorso allo smartworking senza necessità di un accordo individuale con l’azienda (ma serve, ovviamente, il suo consenso). Altra proroga riguarda la sorveglianza sanitaria eccezionale: l’attuale termine del 30 giugno è allungato di un mese. La misura, che riguarda la sicurezza sul lavoro, è stata introdotta dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020): i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare un controllo medico eccezionale (da cui «sorveglianza sanitaria eccezionale») che consiste nella visita medica sul rischio specifico Covid.
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