Dario Ferrara
Stop alla responsabilità amministrativa della società dopo l’incidente sul lavoro in azienda. E ciò perché a far scattare l’illecito ex articolo 25 septies, comma terzo, del decreto legislativo 231/01 non basta rimproverare all’impresa la mancanza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro, in particolare di un organo di vigilanza che verifichi la conformità dei macchinari alle normative europee; risulta invece necessario spiegare in che cosa consiste la colpa organizzativa da cui sarebbe derivato il reato presupposto, cioè le lesioni personali colpose contestate al legale rappresentante della società. È quanto emerge dalla sentenza 18413/22, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.
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