Lo stipendio di 35 mila euro del 2020, in pensione vale 35.665 euro. E quando viene utilizzato per il calcolo della seconda quota, riferita all’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1992, sale sino a 36.022 euro. Ora è dunque possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza nell’anno in corso, grazie ai coefficienti indicati dall’Istat (riportati nel messaggio Inps n. 4569/2022) che consentono di rivalutare le retribuzioni (i redditi nel caso dei lavoratori autonomi) da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. Occorre ricordare, inoltre, che, come stabilito dalla riforma Monti-Fornero (legge 213/2011), per il calcolo della pensione, oltre alla quota retributiva, occorre aggiungere una ulteriore quota, determinata con il criterio “contributivo” riferita all’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2011.

La retribuzione pensionabile. Il sistema di calcolo “retributivo” (o quota retributiva, per meglio dire) commisura l’importo del trattamento in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa, in modo da garantire una determinata percentuale della retribuzione stessa: 80% in presenza della massima anzianità di 40 anni (2%, per ogni anno). Con la riforma Amato del ‘93 la ricerca della retribuzione da considerare per il calcolo deve essere effettuata sugli ultimi 10 anni di attività. Fino al 31 dicembre 1992, la base per il calcolo della pensione era invece determinata dalla media degli ultimi 5 anni. Le retribuzioni da utilizzare vengono rivalutate in base all’inflazione. Per trasformare il vecchio stipendio in uno aggiornato, basta moltiplicarlo per gli appositi coefficienti resi noti ogni anno dall’Istat (vedi la tabella in fondo). Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell’anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). Nel loro caso anziché la retribuzione, va rivalutato il reddito pensionabile.

Due quote. Sempre la riforma Amato, ha stabilito che dal 1° gennaio 1993 la misura della pensione sia costituita dalla somma di due distinte quote: la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B), corrispondente all’importo del trattamento relativo all’anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993. Con l’introduzione del criterio di calcolo su due quote si è reso necessario l’utilizzo di due diversi tipi di coefficienti Istat di aggiornamento: il primo (secondo le vecchie regole), legato alla variazione dell’indice Istat (variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai): il secondo più favorevole (secondo le nuove regole), ancorato all’indice Istat, aumentato di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

La quota C. Per le pensioni con decorrenza dal 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all’anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali sino ad allora hanno beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

Leonardo Comegna
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