SI COMPLICA IL COMPITO DI CHI ASSEVERA LA CONGRUITÀ: È L’EFFETTO DEL COSIDDETTO DECRETO PREZZI
di Simone Gualandi
Tempi duri per i professionisti che devono cambiare metodo di calcolo dei prezzi per tutti i cantieri legati ai bonus edilizi, dal 110% all’ecobonus, che avranno inizio dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto prezzi massimi, ossia dal 16 aprile in avanti. D’ora in avanti sia i prezzari ufficiali delle regioni sia il prezzario Dei lasciano il posto alla tabella costi massimi per definire le spese asseverabili delle forniture. Per la valutazione della congruità bisogna, infatti, considerare l’allegato al decreto, valido su tutto il territorio nazionale, che non indica più la voce di costo del singolo elemento (per esempio un generatore di calore), ma la categoria d’intervento (quindi l’impianto termico). È questo l’effetto del decreto del ministero della transizione ecologica del 14/2/2022, entrato in vigore il 15 aprile scorso. Un cambiamento di metodo non di poco conto per chi era riuscito a impostare un metodo di lavoro sulle dinamiche del superbonus, che, insieme all’incertezza della chiave interpretativa ancora da confermare, creerà non poco disagio ai tecnici impegnati sul campo delle asseverazioni di congruità di spesa e delle computazioni.
La parte del decreto più innovativa è la tabella dei prezzi massimi che, come si legge nello stesso decreto, rappresenta l’indicazione dei costi massimi specifici per ogni singola categoria d’intervento. L’intento è quello di creare uno strumento di computazione unico per tutto il territorio nazionale, andando a sostituire l’articolo 13 del cosiddetto decreto requisiti tecnici, il decreto del 6/8/2020, che fino a pochi giorni fa era la linea guida per la computazione delle opere negli interventi soggetti all’incentivazione del superbonus.
Una tabella simile a quella dell’allegato A al decreto prezzi massimi è quella che si trova come allegato I nel decreto requisiti tecnici, con delle differenze estremamente importanti da sottolineare. La nuova tabella tratta i prezzi di fornitura esplicitando che si riferisce alla categoria d’intervento, contrariamente a quanto era definito nel precedente allegato I, in cui si parlava di singoli elementi. Ai fini della computazione questo va quindi letto tenendo conto che l’importo di fornitura contenga dentro la voce di costo tutti gli elementi effettivamente necessari e forniti in cantiere per la realizzazione di quell’opera.
Questa lettura è più chiara attraverso il confronto tra le due tabelle, allegato I e allegato A, quindi vecchia e nuova tabella, poiché nel precedente testo si parlava di opere complementari, mentre adesso si scrive che si tratta di opere relative all’installazione. Utilizzando una chiave di lettura prudenziale si può asserire che: solo gli oneri della sicurezza si aggiungeranno agli importi. Sulla messa in opera è indubbio che, al pari delle spese professionali e dell’Iva di legge, si tratti di oneri da aggiungere in fase di computazione.
Prima di entrare in merito alla computazione è necessario analizzare l’articolo 4 del decreto prezzi massimi che, con il comma c) sostituisce l’articolo 13 del decreto requisiti tecnici. Questo passaggio chiave cambia in modo radicale il metodo con cui ci si approccerà alla computazione. Il vecchio articolo 13 indicava al professionista come gestire e costruire i computi metrici, facendogli scegliere le opzioni di computazione rispetto ai prezzari regionali o al prezzario nazionale Dei e dando l’opportunità di formulare un’analisi prezzi per i nuovi prezzi, oltre che far riferimento alle indicazioni di prezzo previste dall’allegato I; quello che invece viene chiesto dal decreto prezzi massimi è di fare sempre riferimento all’allegato A, tranne «per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A». Tutte le opere che invece sono a completamento degli interventi dovranno nuovamente far riferimento ai prezzari ufficiali, duplicando a tutti gli effetti il lavoro dei professionisti.
Il nuovo metodo di computazione, inoltre, lascia poco spazio alla qualità degli interventi e delle scelte tecniche, poiché non consente un’effettiva proporzionalità tra le scelte ad alto profilo tecnico e quelle standard, considerando lo stesso rimborso in entrambi i casi. I cittadini dovranno quindi fare delle scelte operative che siano a tutela del loro investimento, trovandosi penalizzati dai cambiamenti sopraggiunti in corso d’opera.
Ad aumentare i dubbi dei professionisti si è aggiunta, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del decreto, l’uscita delle faq da parte di Enea, che ha pubblicato una chiave interpretativa in contrasto anche con lo stesso decreto. Nelle faq di Enea si leggono indicazioni e suggerimenti operativi che non trovano riscontro nel testo del documento ufficiale. Per gli operatori di settore sarà necessario un chiarimento tempestivo da parte dell’Agenzia delle entrate che possa condividere le regole d’ingaggio necessarie ad affrontare un nuovo cambiamento nel panorama normativo dei bonus edilizi.La norma del superbonus è stata una norma complessa sin dall’inizio, le continue modifiche hanno e stanno creando sconcerto in molti operatori di settore, che non sono in grado di fare programmazione, tanto per le questioni normative in continua evoluzione, quanto per le dinamiche economiche che sono state modificate in modo radicale più volte negli ultimi mesi, e hanno prodotto come unico risultato quello di togliere liquidità a un settore che stava vivendo una nuova primavera.
Di buono resta indubbiamente che l’articolo 119 e l’articolo 121 del decreto Rilancio stanno stimolando su scala nazionale la collaborazione tra professionisti di ordini professionali diversi: infatti, l’analisi e la discussione delle norme viene condivisa tra colleghi che fino a poco tempo prima si identificavano come concorrenti, mentre sul mercato si sta affermando la figura del referente unico per gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione, con una disciplina di ripartizione delle responsabilità che è in attesa di essere analizzata.
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