L’ORIENTAMENTO EMERSO DALLE PRIME PRONUNCE DI MERITO SULL’ART. 2086 CC MODIFICATO DAL CCII
di Luciano De Angelis ed Ermando Bozza;
Adeguati assetti organizzativi al vaglio dei giudici. Dotare la società amministrata di adeguati assetti organizzativi, anche ai fini della preventiva emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale, è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per rispettare la clausola generale di agire secondo canoni di «corretta amministrazione», e tale dovere generale di condotta costituisce, ad avviso dell’orientamento emerso dalle prime pronunce di merito, una fattispecie quasi più grave per le imprese in situazione di equilibrio. La logica sottostante alla modifica dell’art. 2086 cc introdotta dal Codice della crisi (dlgs 14/2019, Ccii) è molto chiara: per salvaguardare le imprese e l’indotto economico occorre anticipare i segnali di probabile crisi, spostando l’approccio organizzativo da una prospettiva tipicamente backward looking (ossia che guarda indietro) verso una prospettiva forward looking (al contrario, che guarda avanti), in modo da porre gli amministratori in grado di assumere tempestive e appropriate decisioni. Si tratta di un passaggio culturale, prima ancora che tecnico, ormai ineluttabile, visto che i nuovi obblighi ex art. 2086 cc sono entrati in vigore il 16 marzo 2019, che le condizioni di crisi si sono accentuate per effetto della crisi pandemica Covid-19 e della guerra in Ucraina e che le direttive Eba per le banche spingono verso l’analisi prospettica ai fini degli affidamenti. Se l’art. 2086 cc è chiaro nelle finalità (preventiva emersione della crisi) altrettanto non può dirsi circa la declinazione pratica da dare agli assetti organizzativi: viene da chiedersi quando un assetto organizzativo può definirsi adeguato? Rispetto a tale interrogativo abbiamo assistito a una iniziale impostazione normativa che, rifacendosi alla regola aurea del diritto societario della «business judgment rule» (la cosiddetta regola del giudizio aziendale), lasciava agli amministratori il compito di individuare nel concreto, in base alle dimensioni e complessità dell’impresa, quali presidi organizzativi approntare.

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