CASSAZIONE

Stop al ritiro della patente, al taglio dei punti e al fermo amministrativo dell’auto per guida in stato d’ebbrezza. E ciò perché la polizia che ferma il conducente del veicolo prima di sottoporlo all’alcoltest deve avvisarlo che può farsi assistere da un legale di fiducia durante l’esame. Il verbale d’accertamento, poi, deve attestare che lo strumento utilizzato per il rilevamento sia stato omologato e sottoposto a calibratura periodica. Emerge dall’ordinanza 6987/22 della Cassazione. Accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del trasgressore che, all’epoca minorenne, guidava una minicar dopo aver alzato un po’ il gomito. Pesante la sanzione: ganasce al veicolo, dieci punti patente tagliati più lo stop alla licenza di guida, oltre la multa di circa 700 euro. Trovano oggi ingresso due delle censure proposte dal conducente del veicolo, che lamenta di non aver potuto fornire prova contraria del presunto illecito. Il primo errore compiuto dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado, è escludere che nel procedimento di accertamento della sanzione amministrativa sia obbligatorio avvisare il guidatore della possibilità di assistenza legale all’alcoltest: l’esame alcolimetrico del conducente, infatti, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e dunque gli agenti sono tenuti ad avvisare la persona che vi è sottoposta che ha la facoltà di farvi presenziare un difensore di fiducia. L’altro errore in cui cade il tribunale è sostenere che spetterebbe al trasgressore provare che sussistono vizi nello strumento utilizzato per il rilevamento, mentre la mancata dimostrazione che l’apparecchio funzioni bene non inficerebbe l’attendibilità dell’accertamento. In realtà per l’alcoltest valgono gli stessi principi di garanzia per gli utenti della strada affermati per gli autovelox: il verbale deve quindi indicare omologazione e verifiche periodiche e nel giudizio di opposizione spetta all’amministrazione provare di aver compiuto le relative attività strumentali perché rappresentano il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Parola al giudice del rinvio.

Dario Ferrara
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