DAI CALCOLI DELL’IMPORTO AI SUBAPPALTI: I NODI DA SCOGLIERE PER AVERE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
di Simone Gualandi
Il 90% del tessuto economico che opera nel settore dell’edilizia, costituito cioè da piccole e medie imprese, rischia di rimanere escluso dalla partita del superbonus e degli altri bonus edilizi. L’ulteriore ostacolo normativo arriva con l’introduzione delle Soa (acronimo di «Società organismo di attestazione») come requisito per potersi vedere affidati gli interventi agevolati. La novità è contenuta nel dl 21/2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis, chiamato anche dl energia o anti-rincari), convertito nella legge n. 51, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, che prevede che per l’esecuzione di lavori con importi superiori a 516 mila euro ci si affidi a imprese e subappaltatori con certificazioni Soa. La certificazione Soa (rilasciata appunto da una Società organismo di attestazione) ha lo scopo di certificare i requisiti economico-tecnico-organizzativi dell’impresa che dovrà eseguire le opere. Questa certificazione è già prevista d’obbligo per tutti gli appalti pubblici che abbiano un importo lavori pari o superiore a 150 mila euro. Mentre per il settore privato, dal 1° luglio 2022 sarà in vigore su base facoltativa e dal 1° gennaio 2023 diventerà obbligatoria anche per tutti gli interventi di efficientamento energetico in contesto superbonus e per opere soggette a sconto in fattura. Più nel dettaglio, da gennaio le imprese dovranno almeno dimostrare di aver fatto richiesta agli enti certificatori della qualifica Soa (con validità anche per i contratti stipulati nell’anno in corso dal 21 maggio). Da luglio, per continuare a lavorare, dovranno avere il certificato in tasca. Di fatto, quindi, quasi tutti i lavori previsti dai mini condomini in su saranno riservati a una élite di realtà costruttive di grandi dimensioni in grado di affrontare il percorso economico e burocratico per raggiungere la certificazione richiesta con forza lavoro propria. Tuttavia, questa nuova previsione è difficile da interpretare, soprattutto alla luce delle norme previste per il Codice dei contratti pubblici e per la mancanza di chiarezza sulle modalità operative. Quel che a oggi è certo è ci sono più certificazioni Soa, poiché sono divise in 48 categorie rappresentative di due macro-categorie (13 opere generali e 35 opere specialistiche), e inoltre per ogni categoria è possibile ottenere una certificazione su dieci elementi di classifica diversi, legati all’importo delle opere per cui si chiede la certificazione. La prima domanda a cui cercare risposta è quindi quella di capire se sarà sufficiente ottenere una certificazione Soa OG1 (Opere generali per edifici civili e industriali) o, trattandosi di interventi che prevedono messa in opera di impianti di climatizzazione e impianti elettrici-fotovoltaici, sarà fondamentale ottenere anche la Soa OG09 e OG11 (rispettivamente Impianti per la produzione di energia elettrica e Impianti tecnologici). Il problema, oltre a quello dei costi di certificazione, è quindi la capacità delle imprese di dimostrare le necessarie specificità per ogni singola categoria, vedendo così aumentare drasticamente le necessità di investimento.

Nella scelta della classifica, dovendo far riferimento al limite economico d’importo lavori coperto dalla certificazione e previsto dai codici per l’ottenimento delle Soa, sarà fondamentale capire come si dovrà gestire questo aspetto, alla luce dell’obbligo di certificazione richiesto sia all’impresa principale sia all’impresa in subappalto. Di per sé questa è già una restrizione aggiuntiva rispetto al Codice dei contratti pubblici, che non prevede obbligo di certificazione delle aziende in subappalto.

Con l’approfondimento tecnico, alla luce della tabella della classifica delle classi di merito delle Soa, la norma non ha chiarito se sarà necessaria una certificazione Soa adeguata all’importo lavori del singolo intervento o della somma degli interventi gestiti contemporaneamente, e come calcolare i relativi importi. Riconducendo la dinamica a quanto previsto per gli appalti pubblici sappiamo che l’impresa può partecipare a una gara d’appalto con valore delle opere fino a un quinto superiore della classifica Soa, ma non sappiamo se sarà possibile estendere il principio anche al contesto dei bonus edilizi. Il Codice degli appalti prevede che si possano effettuare gare d’appalto fino a un importo maggiorato del 20% rispetto alla propria certificazione e a oggi non si sa se sarà così anche per i Bonus fiscali. Inoltre, la legge non definisce quale sarà il metodo di applicazione del calcolo degli importi, e in questo caso le variabili sono davvero molte: le imprese dovranno avere una Soa adeguata al solo importo lavori imponibile contrattualizzato con la committenza? Si dovranno considerare anche le spese tecniche o queste saranno escluse?

Il tema del subappalto merita un approfondimento a parte, visto che per questo mancano le linee di indirizzo legislativo. A tutti gli effetti il superbonus ha creato il contesto operativo del coordinamento delle attività da parte di un’impresa principale facente da capofila, altrimenti detta general contractor, che ha raccolto la partecipazione di altre imprese collegate e meno strutturate, per offrire ai propri clienti un servizio chiavi in mano completo di tutti gli strumenti tecnici, finanziari e organizzativi per affrontare il nuovo mercato.

Queste dinamiche hanno consentito alle piccole imprese di aumentare il proprio giro d’affari, garantendo ai clienti finali un risultato all’altezza delle aspettative, creando entusiasmo nel settore dell’edilizia e soprattutto stimolando investimenti per l’assunzione di personale dipendente e di strumentazioni adeguate ai nuovi impegni. Invece, l’introduzione delle Soa per i subappaltatori toglie spazio a tutte le realtà produttive che rappresentano il 90% delle imprese italiane, che non saranno in grado di affrontare questo aggiornamento legislativo per restare sul mercato dei bonus. Il rischio principale per queste aziende è quello di trovarsi davanti a un bivio: da una parte la perdita di un mercato che stava iniziando a dare i suoi primi frutti, dall’altra l’ipotesi di essere gradualmente inglobate all’interno di quelle aziende particolarmente strutturate con il rischio di trovarsi senza lavoro dopo la fine dei bonus edilizi.

Ancora sul tema del subappalto resta una importante lacuna legislativa in merito all’individuazione delle regole operative: è richiesta la certificazione Soa per tutte le opere di importo superiore ai 516 mila euro e, come anticipato, questo aspetto presenta diverse chiavi di lettura soggette a interpretazione, ma l’aspetto chiave e ancora non definito è quello del subappalto. Nella legge si precisa che si farà riferimento ai contratti di subappalto, in questo caso l’importo lavori di 516 mila euro sarà quello del suddetto contratto o varrà l’opera principale?

Facciamo un esempio pratico: un intervento su un condominio di piccole dimensioni (8-10 unità immobiliari), presenta un importo lavori superiore a 516 mila euro, singolarmente composto dai capitoli di spesa tra cui l’isolamento termico, la sostituzione del generatore di calore, la sostituzione degli infissi, e l’installazione di fonti energetiche rinnovabili. Se ipotizziamo che l’intervento sia eseguito da una sola azienda, questa dovrà necessariamente avere una certificazione Soa di secondo o terzo livello, che si avvarrà di aziende correlate che avranno importi contrattualizzati inferiori ai 516 mila euro: la legge in questo caso non precisa se sia necessaria la Soa anche ai subappaltatori o se invece farà capo la certificazione della capofila. Le associazioni di categoria così come i principali operatori di settore che si occupano di bonus edilizi hanno già individuato questa norma come un ostacolo invalicabile per il buon proseguimento del percorso di efficientamento energetico del nostro paese. E promettono battaglia al governo per togliere questo vincolo formale che non garantisce nessun miglior risultato in termini di efficientamento e non garantisce gli utenti finali di maggiore professionalità. Infine, resta un nodo che non è ancora possibile sciogliere: il tema dei controlli. La legge non prevede controlli e controllori, oltre a non prendere in esame l’annullamento o la riduzione del bonus in caso di realizzazione dell’opera senza certificazione Soa. Se resterà la struttura di questa norma sarà fondamentale che il governo si impegni a chiarire tutti i limiti operativi fin qui rilevati, anche istituendo un tavolo di concerto con le parti sociali e le associazioni di categoria per garantire un taglio tecnico calato sulla realtà imprenditoriale italiana.
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