L’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) si tiene al passo coi tempi. La Consob ha apportato alcune modifiche al regolamento concernente questo organismo che fornisce ai risparmiatori, che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti, uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere i contenziosi senza dover adire la via giudiziaria. Tutte novità che entreranno in vigore dal 1° ottobre. Come la decisione di allineare la definizione di «intermediari» con quelle nuove di «gestori di portali» e di «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa», introdotte a seguito delle più recenti modifiche del Tuf o di estendere l’ambito di operatività dell’Acf alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document).

«Modifiche che puntano a semplificare e a standardizzare le modalità dei ricorsi con l’obiettivo di accorciare i tempi delle pronunce dell’Arbitro», sottolinea a Milano Finanza il presidente di Acf, Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, ricordando che quando il nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, attivo presso la Consob, è partito a gennaio 2017 è stato sperimentato un campo inesplorato dal momento che i ricorsi sono presentati online. Un salto di qualità, ma anche una sfida, «preoccupati che i risparmiatori non fossero abbastanza evoluti, ma terminato il periodo transitorio questa scelta coraggiosa si è rivelata vincente».

Ora una nuova rivoluzione. Con le modifiche adottate non solo si ribadisce il ruolo del sito web quale unico mezzo per la presentazione del ricorso e per lo scambio di documentazione tra le parti nel corso del contraddittorio, ma viene anche richiesto alle parti di utilizzare, per la presentazione del testo dei propri atti (riscorso, deduzioni dell’intermediario, deduzioni integrative del ricorrente e repliche finali dell’intermediario), esclusivamente la modulistica presente sul sito attenendosi, per la compilazione, «alle istruzioni operative che verranno rese disponibili a settembre, quindi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° ottobre: una guida operativa anche per gli avvocati delle parti che li porti a focalizzarsi sui motivi fondanti del ricorso», precisa Barbuzzi. In concreto, verranno previsti moduli standard con l’obiettivo di contenere il rischio di indeterminatezza degli atti di parte e di incrementare l’operatività del sistema informatico di trattazione dei procedimenti al fine di semplificare e velocizzare il loro svolgimento.

Il secondo aspetto importante introdotto sono le previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni. In pratica, spiega il presidente di Acf, «finora non era prevista la possibilità per le parti di chiedere uno stop del procedimento al fine di trovare un accordo. Ora, invece, è prevista una sospensione di 90 giorni per arrivare a una composizione bonaria della controversia». Ma le novità non sono finite. Infatti, la soluzione bonaria vale anche dopo l’accordo transattivo con, sul tavolo, importi diversi da quelli riconosciti dall’Acf nella sua decisione. «Un modo per tenere aperto il canale di comunicazione, per non andare dal giudice civile e allungare i tempi del ricorso», sostiene Barbuzzi. «E perché no, qualora le argomentazioni apportate dalle parti fossero tali da essere un punto di riferimento, l’Acf è sempre disponibile a modificare la prassi. L’obiettivo principale è evitare che nasca il contenzioso» in un momento in cui effettivamente cresce il numero dei ricorsi: +10% nei primi cinque mesi di quest’anno, quindi in piena emergenza sanitaria da Covid-19, rispetto allo stesso periodo del 2020 (1.772 i ricorsi pervenuti lo scorso anno, +5,6% rispetto al 2019).

Di riflesso è aumentata anche l’attività istruttoria e decisionale dell’Arbitro: +30/40% in cinque mesi. E ancora una volta l’area di maggior criticità nei rapporti tra risparmiatori e intermediari è relativa all’informativa messa a disposizione dei clienti, «al questionario di profilatura e intermediazione in cui i risparmiatori non si riconoscono», ha indicato il numero uno dell’Acf, ammonendo l’investitore dal firmare sempre con consapevolezza la documentazione. A maggior ragione ora che il trading online, a causa del Coronavirus, sta spopolando, «un mondo dove c’è scarsa rilevazione degli elementi di rischio, dove non tutti sanno che cliccando un tasto si chiude un’operazione di trading. Sono, quindi, necessari sia blocchi operativi sia indicazioni più chiare su dove, per esempio, si trova la scheda prodotto», suggerisce Barbuzzi, riconoscendo anche l’importanza di tener conto dell’evoluzione tecnologica: «I servizi possono essere migliorati con l’intelligenza artificiale: le sentenze predittive, tramite l’uso di algoritmi, permettono di avere l’esito di un certo contenzioso in maniera massiva, incrementando la soglia di sbarramento del contenzioso stesso e alleggerendo il carico di lavoro dei tribunali», un tema che affascina e spaventa al contempo. L’Arbitro c’è già, un giudice automa non è più una chimera. (riproduzione riservata)
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