Sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale continua il confronto tra le tabelle di Roma e Milano suggerito dall’Ordinanza n. 10579 depositata il 21 aprile 2021 dalla terza sezione civile della corte di cassazione

Il caso

Due soggetti, rispettivamente coniuge e fratello del comune parente, aventi diritto a seguito di un sinistro stradale con esito, chiamano in giudizio la compagnia del corresponsabile civile per veder riconosciuti pienamente i propri diritti. In primo grado il Tribunale accoglie la domanda degli attori e condanna in solido i convenuti al pagamento della somma di 144.208,00 € a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore della moglie, e di 76.615 € a favore del fratello. Lo stesso giudice di prime cure attribuisce le somme di € 75.000 quale risarcimento del danno iure hereditatis, tanto a favore della moglie quanto del fratello.

L’appello

L’assicuratore appella la sentenza sul presupposto che nel caso di specie fossero stati erroneamente utilizzati i criteri delle Tabelle di Roma anziché quelli delle Tabelle di Milano. La Corte accoglie l’Appello rilevando che la Tabelle meneghine dovessero considerarsi preferibili perché dotate di una sorta di vocazione internazionale, attribuita dai giudici di legittimità nel corso degli anni (Cass. 29 giugno 2018, n. 17018; 18 novembre 2014 n. 24473., 30 giugno 2011, n. 14402). All’esito della sentenza i due parenti superstiti ricorrono in Cassazione.

Tabella

Le motivazioni della Corte

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