di Antonio Ciccia Messina
Il rimborso delle perizie sanitarie può attendere. La Corte costituzionale (sentenza n. 87 depositata il 5 maggio 2021) tiene ferma la norma (articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 24/2017, nota come legge Gelli), per cui la decisione su chi paga le spese relative al procedimento di ctp, consulenza tecnica preventiva, da svolgere prima della causa su responsabilità mediche, è da rinviare alla fine di quest’ultima causa di merito. In altre parole il giudice non può decidere subito di accollare le spese di ctp al temine della procedura preventiva, e questo anche quando il consulente accerta un errore medico. Bisogna aspettare l’esito del giudizio di merito successivo. Cerchiamo di fare capire bene di che si tratta. Se si vuol fare causa a un organismo o professionista sanitario per responsabilità mediche, la legge Gelli ha previsto che bisogna passare da una fase preliminare e cioè una consulenza tecnica preventiva. Il giudice nomina uno o più esperti e altrettanto fanno danneggiato e ospedale/medico. Seguono le operazioni peritali e il procedimento termina con il deposito della relazione di consulenza. Il giudice, a quel punto, mette in conto del richiedente (il malato e/o i suoi parenti/eredi) il costo di compensi ed esborsi della ctp. Chi ha interesse, poi, inizia la causa di merito in cui utilizzerà la relazione di ctp e, in quella sede, il giudice, con la sentenza definitiva, deciderà chi deve pagare le spese, anche quella della ctp. Nel caso specifico, in un procedimento di ctp per errore medico ai danni di una asl, i consulenti d’ufficio hanno accertato l’errore dei sanitari. Il giudice si è posto del problema della costituzionalità della regola che vieta di addossare le spese della Ctp ai convenuti (nel caso specifico l’asl). Tra l’altro si potrebbe pensare che sia anche equo addossare già in questa sede le spese a chi è ritenuto responsabile dal consulente nominato dal giudice e non a chi ha subito il danno. Per quanto possa essere ritenuto equo, non è però incostituzionale la regola diversa e cioè quella di rinviare la decisione al successivo giudizio sul merito della responsabilità medica. La ragione è che nella fase preventiva non c’è una decisione su chi perde (cioè sulla soccombenza), che giustifica l’accollo delle spese allo sconfitto. Peraltro. la Consulta rileva che c’è un’alternativa: l’interessato non è obbligato alla ctp giudiziale, ma ha la facoltà di optare per il procedimento di mediazione, per il quale è previsto che la consulenza tecnica d’ufficio sia posta a carico delle parti in solido (articolo 16, comma 11, del dm giustizia 180/2010). Inoltre, i meno abbienti possono avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (articolo 76 del dpr n. 115 del 2002). Chi, comunque, deve sostenere le spese è, dunque, chi eccede la soglia del patrocinio statale (reddito annuo superiore a 11.746,68 euro). Ma, conclude la Consulta, il procedimento di merito dovrebbe essere più rapido (si applica un rito speciale) e, comunque, su queste materie, tocca al legislatore decidere.

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