Lo stabilisce l’ordinanza n. 10592 2021 depositata il 22 aprile dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione affermando che l’onere della prova non spetta al paziente ma alla struttura sanitaria che deve dimostrare di aver adottato le giuste misure e di aver seguito correttamente la normativa vigente    

di I. Frascarolo e F. Napolitano

Il caso

Un paziente asseriva di aver contratto un’infezione all’interno di una struttura sanitaria di Caltagirone nel 1987, convenendo nel 2007 dinanzi al Tribunale il Ministero della Salute, l’Assessorato per la sanità della Regione Sicilia e il Commissario liquidatore dell’azienda sanitaria, affinché fosse accolta la sua domanda accordando il risarcimento del danno.

Il processo

Il primo grado si risolveva a favore della paziente e la pronuncia veniva appellata dalle due amministrazioni soccombenti. La Corte d’Appello accoglieva l’appello dell’Assessorato in funzione delle mancate allegazioni, da parte dell’attrice, atte a provare le responsabilità del presidio medico.  L’attrice ricorreva allora in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado indicando due motivi di doglianza che la corte ha ritenuto meritevole di accoglimento.

Ricorso per Cassazione

La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1176, 1218, 1228 e 2697 c.c., asserendo che la Corte d’Appello avesse errato nell’attribuire all’allora attrice l’onere di provare che l’ospedale di Caltagirone avesse eseguito la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale.

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