Pagina a cura di Arianna Semeraro e Maurizio Tozzi

Superbonus, tutto pronto in dichiarazione. Pur se tra mille interpretazioni e problemi, i modelli accolgono la detrazione per le spese del 2020. Attenzione massima al rispetto delle condizioni normative, alla tempistica di esecuzione dei lavori (soprattutto per i lavori trainati) e alla completezza della documentazione (a partire da bonifici, asseverazioni e attestazioni).
La nuova super detrazione al 110% prevista per gli interventi di edilizia fa il proprio ingresso nella dichiarazione dei redditi 2021 che concede spazio alla misura agevolativa nel Quadro E del Modello 730.

Nel dettaglio, la scelta dell’Agenzia, a dire il vero improntata alla massima semplicità, è stata quella di far confluire il Superbonus nella Sezione IIIA, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche (Righi E41 – E43), e nella Sezione IV dedicata alle spese per interventi di risparmio energetico (Righi E61 e E62).

Invero il reale problema connesso all’agevolazione non risiede tanto nella compilazione dichiarativa, quanto nella corretta interpretazione dei numerosi vincoli che condizionano gli interventi agevolati, nonché nell’attenta lettura della sovrabbondante interpretazione che si è sviluppata sul tema.

Nella dichiarazione di quest’anno dovranno, quindi, essere indicate le spese agevolate sostenute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, non dimenticando di affiancare le stesse alle altre agevolazioni già spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, nonché quelli per il recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici. Infatti, si badi che per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente che, quindi, si cumuleranno con la nuova misura agevolativa. Trattasi, ad esempio, degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex art.14 del dl n. 63 del 2013) non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, ovvero ancora degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici diversi da quelli che danno diritto al Superbonus e per i quali è prevista una diversa percentuale di detrazione.

Inutile specificare che deve trattarsi di spese diverse, che devono essere separatamente contabilizzate e documentate.

Il contribuente sarà dunque tenuto, nella compilazione dichiarativa, ad evidenziare per ogni spesa sostenuta la detrazione spettante, ossia:

i) quella originaria (per tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2020 e per le spese diverse da quelle che danno diritto al Superbonus), ovvero

ii) quella maggiorata (per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020), avendo cura di verificare con attenzione il rispetto delle condizioni normative.

In sede 730 tale «controllo» sarà eseguito da chi presta assistenza fiscale, mentre particolare attenzione deve essere posta in sede di dichiarazione dei redditi, dove di fatto è il contribuente a dover controllare la correttezza dell’adempimento (tra l’altro, verificando il rilascio di asseverazioni e attestazioni, la completezza dei documenti di pagamento e di spesa, il ricorrere delle condizioni normative quali i titoli abilitativi, le caratteristiche degli immobili, i requisiti soggettivi, il rispetto della priorità dei lavori tra «trainanti» e «trainati» e la relativa tempistica, ricordando che le spese per i lavori trainati devono essere sostenuti nel periodo di realizzazione dei «trainanti», nonché i rapporti intercorrenti tra i soggetti aventi diritto come nelle ipotesi dei familiari conviventi).

Sul punto occorre notare come le modalità compilative e dichiarative proprie del Superbonus non presentino aspetti particolarmente problematici e complicati. A ciò, inoltre, si aggiunga che ci si aspetta un residuo utilizzo della predetta detrazione direttamente in dichiarazione a favore, invece, di scelte volte ad utilizzare il Superbonus mediante sconto in fattura o cessione del credito. Modalità, queste ultime, che non troveranno menzione all’interno della dichiarazione dei redditi così come espressamente chiarito dalle istruzioni e che restano oggetto di specifica solo nella Comunicazione online appositamente prevista dall’Agenzia e che, per le spese sostenute nel corso del 2020, doveva essere trasmessa entro il 16 aprile 2021.

Al riguardo deve però rammentarsi che la scelta ab origine di usufruire della detrazione direttamente in dichiarazione, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo, non preclude la possibilità di modifica successiva, decidendo di cedere le residue rate di detrazione non fruite. Lo chiarisce espressamente l’Agenzia delle entrate che, con circolare n. 24 del 2020, sottolinea come in tale ultima ipotesi, la scelta dovrà però essere riferita a tutte le residue rate di detrazione non fruite e non sarà più revocabile.

A titolo esemplificativo, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 potrà scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Inutile dire che questa opzione deve essere esplorata con cura soprattutto nelle ipotesi di «incapienza» della detrazione, che può incontrarsi facilmente soprattutto se le spese sono rilevanti e, di contro, il reddito imponibile dovesse incontrare riduzioni nel tempo.

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Agevolazioni cumulabili

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 28 del 2021, ha affrontato il tema della gestione della detrazione «Sismabonus», che rientra nel novero degli interventi agevolati con il Superbonus, con il contributo statale erogato per la ricostruzione privata di edifici siti nei territori interessati dagli eventi sismici. La teorica compatibilità delle due agevolazioni era già stata affermata mediante l’interpello n. 61 del 2019 dove si evidenziava che la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico (propria degli interventi relativi al sisma bonus) non venisse meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata degli immobili siti in territori colpiti dagli eventi sismici che, diversamente, risponde all’esigenza di finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio distrutto o danneggiato dall’evento stesso.
Considerato che oggi gli interventi antisismici sono agevolati anche con la nuova detrazione del 110%, bisogna rammentare che tale linea interpretativa è stata confermata dalle Entrate, che ha ribadito come le agevolazioni fiscali in parola si applichino solo ed esclusivamente con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso. Nella guida recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, in particolare, si chiariscono taluni aspetti derivanti dalla cumulabilità in parola, quali:

la possibilità di semplificare gli adempimenti presentando una sola istanza, con un unico progetto, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che delle detrazioni;
la possibilità di accedere al Superbonus 110% anche a tutti coloro i quali, alla data del 1º luglio 2020 abbiano già presentato domanda, ottenuto il contributo o avviato i lavori; a tali fini sarà possibile, eventualmente, presentare anche una variante progettuale in corso d’opera.
Infine, si evidenzia come, in ottica futura, in alternativa alla cumulabilità del Superbonus e dei contributi statali previsti per la ricostruzione, è possibile fruire unicamente del c.d. «Superbonus rafforzato», posto che il comma 4-ter dell’articolo 119 del dl Rilancio ha previsto, previa rinuncia al contributo statale, la possibilità di fruire di un innalzamento del 50% del limite massimo di spesa ammesso al Superbonus e spettante per interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.

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