di Daniele Cirioli
Pensione più vicina per i lavoratori occupati, attualmente o nel passato, a part time verticale o ciclico. Con circolare n. 74/2021 l’Inps dà il via libera al riconoscimento dell’intera durata del contratto a tempo parziale nel calcolo dell’anzianità contributiva a fini del diritto alla pensione (esempio di un 67enne occupato con part-time ciclico per 8 mesi all’anno da 20 anni: finora si riteneva che avesse maturato 13 anni di contributi per la pensione; in base al nuovo criterio ottiene il riconoscimento di 20 anni, sufficienti a ottenere la pensione di vecchiaia). La novità, prevista dalla legge n. 178/2020 (legge Bilancio 2021), non ha effetti, invece, sulle prestazioni a sostegno del reddito e ai fini del trattamento di fine rapporto lavoro.

Part-time e contributi. La novità interessa i lavoratori occupati a part time verticale o ciclico e che, pertanto, lavorano solo per alcuni giorni o settimane o mesi dell’anno e per altri no. Finora l’Inps non riconosceva ai fini dell’anzianità per la pensione i periodi non lavorati, benché il rapporto di lavoro durasse l’intero anno. Così chi in un anno lavorava 8 mesi dei 12, ai fini pensionistici otteneva dall’Inps il riconoscimento di 35 settimane rispetto alle 52 (dell’intero anno). Il criterio, risalente agli anni 80, spiega l’Inps, è stato censurato dalla giurisprudenza, inclusa l’europea, che in queste situazioni ritiene corretto lo stesso criterio applicato al part-time orizzontale: riconoscimento dell’intero periodo del contratto di lavoro nei «limiti della capienza della retribuzione nel minimale contributivo». Ed è proprio questo il criterio esteso dall’Inps, da quest’anno, ma con efficacia per il passato, ai lavoratori in part-time verticale o ciclico: l’intera durata del contratto è riconosciuta utile nell’anzianità contributiva per il diritto alla pensione, per un numero di settimane pari al rapporto tra contributi annui versati e minimale settimanale.

Rapporti in itinere. Il nuovo criterio è applicato automaticamente dall’Inps. Tuttavia, se ci sono «periodi non lavorati», extra rapporto part-time per i quali non spetta il riconoscimento di contributi, questi vanno segnalati all’Inps. Pertanto, il lavoratore interessato deve fare domanda all’Inps tramite Pec o servizi online di segnalazione contributiva (cd FASE), allegando l’attestazione del datore di lavoro (modello allegato alla circolare) o dichiarazione sostitutiva dell’interessato (ex dpr n. 445/2000, modello anch’esso allegato alla circolare), con indicazione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, e copia del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Rapporti chiusi. Per il riconoscimento del nuovo criterio serve domanda. L’Inps precisa che per «contratti esauriti» s’intendono non solo quelli che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto sia stato trasformato da tipo verticale o ciclico a tempo pieno entro il 31 dicembre 2020. La domanda va presentata all’Inps tramite Pec o servizi online FASE, entro il termine di prescrizione decennale, corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva del lavoratore e dal contratto part-time.

Datori di lavoro. La novità comporta modifiche alla compilazione dei flussi UniEmens, anche con riferimento ai periodi da gennaio ad aprile 2021 (eventualmente da correggere).

Contenzioso pendente. I ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti in materia, spiega infine l’Inps, sono considerati quale domanda di accredito.

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