Lo precisa l’Inps dando l’ok al criterio di riconoscimento ai fini dell’anzianità contributiva
Nel part-time si ricorre a riscatto o versamenti volontari

«Riscatto contributivo» e «versamenti volontari» per integrare la contribuzione necessaria a maturare un anno di anzianità per il diritto alla pensione, quando il lavoro è stato svolto a part-time ciclico e verticale. Se la retribuzione è bassa, infatti, l’accredito del periodo di lavoro utile per il diritto alla pensione non sarà pari al periodo di lavoro a part-time, neppure con il nuovo criterio di accredito previsto dalla legge di Bilancio 2021 (dipende dal minimale contributivo): per l’integrazione, al lavoratore restano le vie del «riscatto contributivo» o dei «versamenti volontari». A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nella circolare n. 74/2021 (si veda ItaliaOggi del 6 maggio) con cui ha dato il via libera al nuovo criterio di riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico nell’anzianità contributiva per il diritto a pensione (per esempio nel caso di un 67enne occupato a part-time ciclico 8 mesi all’anno da 20 anni, con il vecchio criterio avrebbe maturato 13 anni di contributi per la pensione; con il nuovo criterio ottiene il riconoscimento di 20 anni, sufficienti a ottenere la pensione di vecchiaia).
Pensione più vicina. La novità interessa i lavoratori occupati a part-time verticale o ciclico che, quindi, lavorano solo per alcuni giorni o settimane o mesi dell’anno e per altri no. Secondo le regole rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2020, l’Inps non riconosceva (ai fini dell’anzianità per il diritto alla pensione) i periodi non lavorati, nonostante il rapporto di lavoro durasse un intero anno. Così, chi in un anno lavorava 8 dei 12 mesi, ai fini del diritto alla pensione si ritrovava accreditate solo 35 delle 52 settimane dell’intero anno. Il criterio risalente agli anni 80, ha spiegato l’Inps, è stato censurato dalla giurisprudenza, anche europea, che in queste situazioni ritiene corretto lo stesso criterio applicato nel part-time orizzontale: riconoscimento dell’intero periodo del contratto di lavoro nei «limiti della capienza della retribuzione nel minimale contributivo». A estendere il nuovo criterio al part-time verticale e ciclico ci ha pensato la legge di Bilancio 2021, a partire da quest’anno ma con efficacia per il passato: l’intera durata del contratto part-time è riconosciuta come utile ai fini dell’anzianità contributiva per il diritto alla pensione, per un numero di settimane pari al rapporto tra contributi annui versati e minimale settimanale. In tabella sono riassunti gli effetti del nuovo criterio ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di prestazioni.

Si ricorda, inoltre, che la novità comporta modifiche alla compilazione dei flussi UniEmens (denunce contributive mensili), anche con riferimento ai periodi dal mese di gennaio ad aprile 2021, che sono eventualmente da correggere.

Il nuovo criterio. Il nuovo criterio funziona così: il numero delle settimane da riconoscere ai fini del diritto alla pensione («utili ai fini pensionistici») è determinato rapportando la contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale. Pertanto, per il riconoscimento di tutte le settimane svolte a part-time è necessario che la retribuzione percepita sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione. In difetto, è riconosciuto un numero di contributi inferiori: pari al rapporto fra la retribuzione percepita e il minimale settimane. Per esempio nel 2021 il minimale settimanale è pari a circa 206 euro: se la retribuzione annuale per il part-time è di 11 mila euro, l’accredito risulterà per un anno intero (11.000:206 = 53,4); se la retribuzione annuale per il part-time è di 8 mila euro, l’accredito risulterà per 39 settimane (8.000:206 = 39).

Riscatto o volontaria. Insomma, nei casi di bassa retribuzione (in genere perché è poco l’orario di lavoro) il nuovo criterio non risolve il problema del riconoscimento del periodo di lavoro ai fini del diritto alla pensione (e non potrebbe essere altrimenti). Per ovviare, al lavoratore restano le due vie: del «riscatto contributivo» o dei «versamenti volontari». Il lavoratore, cioè, ha facoltà di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi (le settimane) successive al 31 dicembre 1996, non coperti da contributi obbligatori, durante i quali non è stata prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time. Le due vie, precisa l’Inps (nella circolare n. 74/2021), restano percorribili anche a integrazione dei periodi riconosciuti in base al nuovo criterio previsto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio del 2021). Poiché la legge di Bilancio non è intervenuta su questa disciplina, ha aggiunto l’Inps, i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati in base alla disciplina vigente in materia di riscatto e di versamenti volontari, restano acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della pensione dei rispettivi lavoratori, mentre possono essere riconosciuti ai fini del diritto della pensione, per effetto della novità, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.

Quando serve la domanda. Il nuovo criterio viene applicato automaticamente dall’Inps ai rapporti di lavoro a part-time in essere e in corso di svolgimento. Tuttavia, se ci sono «periodi non lavorati», extra del rapporto part-time per i quali non spetta il riconoscimento di contributi, questi vanno segnalati all’Inps. Pertanto, il lavoratore interessato deve farne domanda all’Inps tramite Pec o servizi online di segnalazione contributiva (cosiddetto Fascicolo delle segnalazioni contributive, o Fase), allegando un’attestazione del datore di lavoro (modello allegato alla circolare n. 74/2021) o una dichiarazione sostitutiva del lavoratore interessato (ex dpr n. 445/2000, modello anch’esso allegato alla circolare n. 74/2021), con indicazione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, e copia del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Per il riconoscimento del nuovo criterio di accredito contributivo ai rapporti di lavoro part-time conclusi, invece, serve necessariamente fare domanda all’Inps.

Nella circolare è precisato che per «contratti esauriti» s’intendono non solo quelli che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto sia stato trasformato da tipo verticale o ciclico a tempo pieno entro il 31 dicembre 2020. La domanda va presentata all’Inps tramite Pec o servizi online Fase, entro il termine di prescrizione decennale, corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva del lavoratore e dal contratto part-time.

Infine, con riferimento al numeroso contenzioso, l’Inps ha precisato che i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti sono considerati quale domanda di accredito contributivo.

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