di Daniele Cirioli
Il «Superbonus 110%» non consente anticipazioni dal fondo pensione. Il contribuente che, per ristrutturare la prima casa di abitazione, ricorre ai benefici fiscali dell’Ecobonus mediante lo sconto diretto in fattura, non può richiedere al proprio fondo pensione alcuna anticipazione se non ha sostenuto alcuna «uscita di cassa». Lo precisa la Covid, rispondendo a un quesito.

La questione. Concerne la possibilità di richiedere al proprio fondo pensione anticipazioni per realizzare interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti la prima casa di abitazione. In particolare, è stato chiesto di sapere se l’anticipazione sia ammissibile qualora il contribuente, a fronte d’interventi di riqualificazione energetica, ricorra ai benefici fiscali del c.d. Ecobonus e opti per lo sconto diretto in fattura. Il dubbio è sorto perché in tal caso può non esserci alcuna «uscita di cassa» e non è, pertanto, possibile produrre copia del bonifico parlante (cioè che evidenzi il pagamento fatto con la relativa causale), a differenza di chi, invece, non fruisce dello sconto diretto in fattura. In altre parole, si è posta la questione se, al fine della concessione dell’anticipo, l’assenza del bonifico possa costituire un discrimine per un diverso trattamento di due soggetti che godono entrambi di un’agevolazione fiscale, sia pure con modalità differenti.

I chiarimenti. La Covid ricorda che chi beneficia dell’Ecobonus (e altre misure fiscali) ha diverse opzioni, tra di loro alternative, potendo fruire di una detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi; optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino all’importo stesso del corrispettivo, anticipato dai fornitori e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, comprese le banche; avvalersi della cessione del credito d’imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, comprese le banche.

L’agevolazione, pertanto, prevede la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni (cd sconto in fattura) o, ancora, per la cessione dello sconto fiscale.

Secondo la Covid, poiché l’anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa, da parte del fondo pensione, ha la sua ratio nell’esigenza di concorrere al pagamento delle spese sostenute dall’iscritto, deve ritenersi esclusa nel caso d’interventi che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso dello sconto «integrale» sul corrispettivo dovuto. Diversamente, e solo in caso di sconto «parziale», invece, l’iscritto può beneficiare di un’anticipazione, da erogarsi con riferimento all’effettivo esborso sostenuto.

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