IL CASO
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 331 – giugno 2021
Premessa
Uno dei rischi più insidiosi nell’ambiente delle aziende è l’infortunio dei collaboratori occasionali che possono prendere parte in modo saltuario all’attività dell’azienda per svariati motivi. Si tratta spesso di ex dipendenti andati in pensione che prestano qualche ora di attività a tempo perso (spesso in nero).
A volte si tratta invece di figli di collaboratori che prestano aiuti saltuari, magari solo nel periodo estivo. Ci siamo mai interessati di verificare la presenza di queste situazioni nelle aziende che assicuriamo? Abbiamo mai verificato che tipologia di contratto sia dietro queste tipologie di collaborazione? Ed infine ci siamo mai chiesti se questa tipologia di rischi sia in qualche modo assicurabile? A tutte queste domande risponderemo analizzando questo caso concreto.
Dati statistici
Secondo varie fonti statistiche in Italia il numero dei lavoratori irregolari è piuttosto cospicuo. La media degli ultimi anni si è stabilizzata a circa 3,3 milioni di persone. Nel 2020, causa la pandemia, il numero sembrerebbe lievitato a 3,7 milioni. La media vuole che il 15% dei lavoratori sia irregolare, dei quali il 60% nel lavoro domestico.
Durante le ispezioni effettuate nel 2019 i lavoratori irregolari che sono stati individuati sono stati 356.145, dei quali 41.544 totalmente in nero. Quindi è risultato in nero l’11,7% dei lavoratori irregolari.
Il fatto
Un’azienda artigiana ben posizionata nel mercato di sua competenza aveva l’abitudine di coinvolgere nella attività produttiva nei momenti di maggior domanda ex dipendenti andati ormai in quiescenza. La cosa andava avanti ormai da anni, in quanto il titolare aveva un rapporto personale e di fiducia con queste persone. Il rapporto come abbiamo detto non era continuativo, ma era occasionale e veniva gestito a chiamata soprattutto in momenti di emergenza.
La cosa funzionava, anche perché dava la possibilità all’azienda di avere un approccio elastico ampliando o riducendo a piacimento l’organico in base alle esigenze produttive. Questi ex lavoratori in quiescenza erano due ed entrambi collaboravano con l’ex datore di lavoro in nero, in nome dell’antica conoscenza e dal rapporto di conoscenza prolungato nel tempo.
Un intermediario assicurava da tempo l’azienda con una polizza di responsabilità civile che offriva delle coperture abbastanza ampie e con estensioni che cercavano in qualche modo di andare incontro alle esigenze dell’assicurato.
In particolare, per cercare di risolvere il problema dei lavoratori occasionali dell’azienda, fatto del quale era stato edotto da parte dell’imprenditore, aveva inserito una serie di estensioni che sembravano dargli una certa tranquillità. Vedremo di seguito il contenuto di queste clausole Un giorno uno dei due pensionati, mentre svolgeva un lavoro per lui routinario, commise una imprudenza.
Avvicinò distrattamente la mano destra al macchinario che era utilizzato per la mescola dei materiali. La manica del grembiule venne risucchiata all’interno dell’ingranaggio e con lei anche la mano e la prima parte del braccio.
I colleghi intervenuti prontamente riuscirono a bloccare la macchina e chiamarono i soccorsi in aiuto all’infortunato. La prognosi fu abbastanza pesante.
Al lavoratore in quiescenza venne amputata la mano e parte dell’avambraccio con postumi invalidanti particolarmente pesanti. A seguito dell’infortunio partì una indagine penale per la verifica dell’accaduto.
Lo SPISAL, intervenuto a fare il sopralluogo presso l’azienda, verificò la violazione della normativa di sicurezza del macchinario utilizzato, che risultò così non a norma.
La normativa di polizza
Nella polizza è presente la seguente normativa. Per la parte RCO, le CGA prevedono:
“b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.
Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Se, al momento del sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, l’assicurazione non è efficace qualora l’omessa dichiarazione presso l’INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222”.
Esistono poi le seguenti estensioni:
“Danni a terzi causati da persone non in rapporto di dipendenza
A precisazione delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia s’intende estesa ai danni provocati da persone della cui opera l’Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del C.C.”.
Prestatori d’opera utilizzati nell ’ambito dell ’impresa
Qualora l’assicurato si avvalga di prestatori d’opera non dipendenti per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, in base alla definizione dell’art. 583 c.p. Relativamente al danno biologico (danno alla salute), la garanzia è prestata con una fran chigia assoluta a carico dell’assicurato di L. 5.000.000 = per ogni prestatore di lavoro infortunato.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO. Resta convenuto che in sede di preventivo e consuntivo delle retribuzioni l’assicurato è obbligato a denunciare l’ammontare erogato ai lavoratori interinali.
Posizione dell’intermediario
Viste le estensioni inserite in polizza si sente abbastanza sicuro. Per la parte RCT è presente la estensione ai danni a terzi causati da persone non in rapporto di dipendenza. Per la parte RCO è presente la estensione ai prestatori d’opera utilizzati nell’impresa.
In nessuna delle due clausole si fa riferimento al fatto che il lavoratore sia regolare o meno, per cui ritiene che queste deroghe neutralizzino le CGA e rendano operativa l’assicurazione per l’evento avverso verificatosi in occasione dell’infortunio sul lavoro dell’operaio in quiescenza. Quindi, senza particolari dubbi e perplessità, procede alla denuncia del sinistro tranquillizzando l’assicurato.
La perizia
Il perito pone subito in dubbio l’operatività della copertura, in quanto rileva il fatto che il lavoratore infortunato non rientra tra quelli ufficialmente a libro paga dell’azienda. I rilievi si concludono quindi con l’imposizione di una riserva sulla efficacia della medesima.
La posizione della compagnia
La compagnia eccepisce l’operatività della copertura in relazione al sinistro accaduto. In base infatti alla normativa in vigore ritiene che la clausola relativa ai prestatori d’opera utilizzati nell’impresa sia riferita a tutti quei lavoratori che non siano dipendenti subordinati, ma che lavorano per l’azienda nel rispetto della vigente legislazione.
In base a questa interpretazione il lavoratore in nero non rientrava in questa fattispecie e pertanto l’estensione non poteva essere efficace.
Chi ha ragione? Diritto
La normativa in vigore nel nostro paese non ammette la presenza dei lavoratori in nero e anzi prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori occasionali attraverso diverse misure e strumenti. Le leggi di riferimento hanno subito sostanziali modifiche negli anni. Si va dal jobs act, che di fatto ha abrogato la legge Biagi, ad altre leggi speciali che di fatto hanno vanificato la già aleatoria zona della no tax area per i redditi sotto i 5.000,00 annui.
L’insieme delle norme in vigore, alquanto complesse, hanno però un punto fermo, che è cioè l’obbligo del lavoro occasionale di essere registrato e regolarizzato nelle sue varie forme. Ossia contratto a chiamato (job and call), lavoro ripartito, e così via. Le conseguenze di quanto fin qui detto, dal punto di vista assicurativo, sono che se si ricorresse al giudice ordinario per chiedere di essere tenuti indenni dalla polizza presa in esame, sicuramente il giudice dichiarerà nulla, in quanto contraria ai principi di ordine pubblico ed a una legge imperativa dello stato, la clausola sopra citata nella parte in cui non prevede che il lavoratore occasionale debbae necessariamente essere messo in regola.
Conclusione
Un contratto, e quindi anche una polizza di assicurazione, non può avere contenuti che violano norme imperative dell’ordinamento giuridico. In particolare il corpus iuris italiano comprende una molteplicità di leggi particolari che cercano di prevenire ed evitare la piaga del lavoro nero senza tutele previdenziali ed assicurative (vedi INAIL).
Per cui, qualsiasi contratto di assicurazione che cerchi in qualche modo, anche velato, di aggirare questa normativa tramite qualche estensione, avrebbe come risultato di essere dichiarato nullo dal giudice nella parte che viola queste norme imperative. Nella fattispecie, un bravo intermediario non dovrebbe avvallare le richieste dell’imprenditore di aggirare la normativa vigente. E anzi dovrebbe informarlo che qualsiasi tentativo in tal senso sarebbe in ogni caso vanificato dal giudice in quanto non a norma.
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