Lo ha stabilito l’Ordinanza n. 11103 depositata il 28 aprile 2021 dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione decidendo sul ricorso a seguito di un furto avvenuto all’interno di un albergo ai danni di turisti stranieri 

di MR. Oliviero

GIURISPRUDENZA POLIZZA FURTO

Il caso

Nella sala colazioni di un hotel due turisti brasiliani in visita in Italia subiscono il furto di una borsa contenente uno smartphone, una camera e il residuo di un cospicuo prelievo in denaro.

La decisione del Tribunale

In primo grado il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento «per carenza di prova sul quantum» pur confermando la responsabilità dell’albergatore ai sensi dell’art. 1783 del Codice Civile: «Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; […]  La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata».

Valutazione equitativa del danno

La Corte d’appello, dopo avere rilevato la particolare difficoltà per l’attrice-appellante di dimostrare il contenuto della borsa, ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno facendo ricorso ad una serie di valutazioni di comune esperienza, dando conto dei dati oggettivi acquisiti al processo (prelievo di 6.500,00 Euro 10 giorni prima del furto della borsa, nella quale erano custoditi un telefono cellulare ed una macchina fotografica), del contesto di riferimento (coppia di cittadini brasiliani in viaggio in Europa).

Ricorso per Cassazione
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