di Federico Unnia
Risarcibile il danno causato da una regione per aver rilasciato con notevole ritardo i titoli autorizzativi ad impianti fotovoltaici; anche quando sia intervenuta una modifica normativa che ne abbia impedito la realizzazione, rendendoli economicamente insostenibili. Lo ha sancito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7 del 23 aprile 2021.
Pertanto, il diritto al risarcimento del danno causato dal ritardo rispetto al termine di legge previsto per la conclusione del procedimento non viene meno per effetto di un mutamento normativo; del relativo rischio deve infatti rispondere l’amministrazione se il mutamento normativo è divenuto rilevante a causa dell’illegittimo ritardo del procedimento autorizzativo. Poiché è il regime incentivante ad essere fattore chiave per gli investimenti nel settore delle rinnovabili, la quantificazione del danno da ritardo non è circoscritta al danno emergente ma deve comprendere anche il mancato guadagno (almeno in termini di perdita di chance) derivante all’impossibilità di accedere agli incentivi, che ha compromesso la realizzabilità delle iniziative.

La questione aveva preso le mosse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana che aveva deferito all’Adunanza plenaria alcune questioni in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per la ritardata conclusione del procedimento amministrativo, sulle quali ha ravvisato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., orientamenti contrastanti della giurisprudenza amministrativa.

Il tutto originava da un contenzioso promosso dalla da una società privata (assistita da DLA Piper con Germana Cassar, Alessia Marconi e Michele Rondoni) che contestava i danni subiti a causa del ritardo con cui l’amministrazione regionale ha autorizzato la realizzazione e gestione di tre impianti fotovoltaici nel Comune di Siracusa, sui quattro domandati dalla medesima ricorrente. A causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni – per le quali la ricorrente aveva dapprima agito ex art. 117 cod. proc. amm. contro il silenzio serbato dall’amministrazione e quindi in ottemperanza – l’investimento a suo dire sarebbe divenuto antieconomico. Ciò per effetto del divieto di accesso al regime tariffario incentivante ai sensi dell’ora abrogato art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003 connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili solare.


La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale. Inoltre, per il periodo temporale nel quale hanno avuto vigenza le disposizioni sui relativi benefici è ravvisabile un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stata determinata da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati.


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