di Bianca Pascotto

Non è una novità, purtroppo, la frode ai danni degli assicurati a cui vengono “rifilate” polizze o investimenti inesistenti a fronte, però, di denari veri versati nelle mani di intermediari truffaldini.

I terzi, però, possono contare sul risarcimento dei danni a carico della compagnia mandante che ancora una volta la giurisprudenza ritiene solidalmente responsabile.

IL FATTO

Tizio cita avanti il Tribunale di Monza le Generali Italia spa per ottenere la condanna al risarcimento della somma di € 21.000, a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

Nell’occorso Tizio espone di aver versato a mani di Caio, agente Generali Italia, un assegno di € 21.000 per la sottoscrizione di una polizza vita denominata Fondo Cassa dell’Agenzia Generali che fruttava un interessante tasso d’interesse.

L’attore si era determinato all’acquisto di detto prodotto perché conosceva l’agente da oltre 15 anni e con il quale aveva sempre avuto un ottimo rapporto e concluso, attraverso la sua agenzia, numerosi contratti assicurativi anche di carattere finanziario.

Peccato che l’agente si era intascato i denari (nel frattempo era stato condannato per truffa) e non esisteva alcuna polizza.

Generali si costituisce in causa, negando ogni addebito ed eccepisce che l’agente era un intermediario privo della rappresentanza della compagnia, che lo stesso non poteva sottoscrivere alcun contatto, che il contatto non era stato predisposto sul modulo della compagnia, che il prodotto assicurativo non esisteva e che in buona sostanza nulla della vicenda poteva essere riferibile a Generali Italia spa. Quest’ultima, poi, ritiene impegnata la responsabilità del cliente almeno in via concorrente, per la dazione diretta di denaro a mani dell’agente.

LA DECISIONE

intermediario

Il Tribunale di Monza accoglie la domanda di Tizio, confermando l’orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Per il giudicante è sintomatica la responsabilità di Generali Italia, sia da punto di vista contrattuale che extra contrattuale.

Sotto il profilo contrattuale, il Giudice di prime cure ravvisa nel documento sottoscritto dall’agente la sua riferibilità alla compagnia sia per l’apposizione del timbro con il logo della compagnia e dell’agenzia di riferimento, sia per il timbro con la qualifica di Caio quale agente Generali.

Aggiungasi che lo stesso, anche per stessa ammissione di Generali, risultava essere un incaricato della compagnia, anche se poi era cessato dal mandato, ed era ben noto al cliente che lo ha sempre considerato un legittimo rappresentante della compagnia, inserito nel suo organico e al quale aveva affidato la gestione di varie polizze.

In forza di dette circostanze il Giudice ritiene che tra Tizio e Generali -per il tramite di Caio – sia intercorso un contratto di “mandato di provvedere alla gestione finanziaria della somma messa appositamente a disposizione per tale finalità, mediante opportune forme di investimento che assicurassero una certa redditività del danaro.”

Sotto il profilo extracontrattuale trova, altresì, applicazione anche la responsabilità ex art. 2049 c.c.., che deve applicarsi per il solo fatto che il preponente risponde “ad ogni tipo di comportamento posto in essere dall’agente assicurativo, suo preposto, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come da concorde giurisprudenza.

A tal fine è, infatti, sufficiente che:

1) l’agente “egli abbia agito nell’esercizio delle sue consuete incombenze perché la società mandante debba rispondere dei danni conseguenti all’illecito operato dello stesso”;

2) sussista il rapporto di occasionalità necessaria “tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione del fatto dannoso, anche se l’ausiliario abbia in effetti operato oltre i limiti dell’incarico affidatogli e contro la volontà del committente”.

Ad abundantiam il Tribunale di Monza ravvisa anche la specifica colpa per negligenza a carico della convenuta “per non aver mai controllato l’operato del proprio agente, né chiesto un periodico resoconto dell’attività svolta nei confronti di ciascun cliente, né periodicamente contattato direttamente i clienti per verificare il livello di soddisfazione e gradimento dell’attività dell’agente, né dimostrato di aver inviato i documenti periodici di sintesi della posizione cliente e delle giacenze, soprattutto inconsiderazione del fatto che Gi. Fi. aveva aperto con la Compagnia plurimi rapporti espressamente finalizzati ad operazioni assicurative e d’investimento in valori mobiliari tramite l’agente di zona autorizzato dall’Istituto stesso”.

Tribunale di Monza sentenza del 10 febbraio 2020 n. 307

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