di Bianca Pascotto

La figura professionale del broker è, o dovrebbe essere, sempre più diretta ad una consulenza e ad una assistenza al cliente diretta a scegliere il prodotto assicurativo maggiormente consono e adeguato alle sue necessità.

La sua qualifica di professionista intellettuale, oltre che di mediatore, lo espone ad affrontare i rischi di un suo eventuale errore, con conseguente responsabilità per danni come nell’articolata vicenda decisa dal Tribunale di Brescia.

IL FATTO

L’architetto Tizio cita il proprio broker Zeta spa avanti il Tribunale di Brescia, chiedendo il risarcimento dei danni per l’inserimento di errata clausola contrattuale nella sua polizza professionale. La polizza era stata oggetto di sostituzione e nel nuovo testo, a causa in un errore di trascrizione e di un successivo mancato controllo del broker, il rischio per danni da errata progettazione veniva assicurato purchè le opere non superassero il valore di € 2.500.000, mentre le pregresse polizze contemplavano importi garantiti ben maggiori.

Il tutto viene alla luce allorchè Tizio – in altro giudizio – ottiene un decreto ingiuntivo contro il suo cliente Beta per il pagamento delle competenze professionali per l’ammontare di € 222.226.

Il decreto viene opposto dal cliente il quale a sua volta chiede a Tizio danni per € 600.000, imputandogli l’errata progettazione delle opere commissionate.

Viene ovviamente chiamata in manleva da Tizio la propria compagnia, la quale eccepisce l’inapplicabilità della garanzia assicurativa.

Stante la fondatezza dell’eccezione e l’intervenuto fallimento di Beta, Tizio si determina a transarre la vertenza, accettando il minor l’importo di € 50.000 per le sue competenze.

Si rivolge quindi al Tribunale per ottenere la condanna del broker al pagamento della somma di € 172.226 quale riduzione per differenza dei suoi onorari, avendo dovuto accettare la transazione a condizioni svantaggiose a causa della scopertura assicurativa.

Il broker si costituisce eccependo sostanzialmente il mancato nesso causale tra il danno di Tizio (riduzione del compenso professionale) e la condotta negligente (inadeguatezza della polizza), anche alla luce della circostanza che il rischio garantito dalla polizza professionale è il danno conseguente ad un errore nell’esercizio dell’attività professionale e non il pagamento del compenso.

LA DECISIONE

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