IL VOSTRO QUESITO

Vorremmo sapere gli esatti termini di disdetta per le polizze rami danni riferiti a contraenti aziendali per contratti di durata annuale.
Ci risulta che il cosiddetto “decreto Bersani” sia applicabile ai soli consumatori, intendendosi per tali le sole persone fisiche e quindi non troverebbe applicazione per le persone giuridiche. Pertanto se le condizioni contrattuali prevedono un termine di disdetta di 3 mesi, in caso di disdetta inviata 60giorni prima è corretto considerare la disdetta pervenuta al di fuori dei termini previsti dalle C.G.A.? In tale senso vi sono sentenze, interpretazioni da parte degli Organi competenti? resto in attesa di un cortese riscontro

L’ESPERTO RISPONDE


La legge Bersani del 2007 ha modificato l’articolo 1899 del codice civile, che è stato successivamente ancora modificato nel 2009.
Questo articolo del codice civile disciplina la durata dei contratti poliennali, ma nulla dice a proposito dei contratti annuali con tacito rinnovo.
Vale quindi, dal punto di vista contrattuale, quanto indicato nelle condizioni di polizza.
Qualora il contraente sia un “consumatore” potrebbe essere invocata la normativa europea che qualifica come vessatoria (e quindi nulla dall’origine) una clausola che prevede un termine per la disdetta “eccessivamente lontano dalla scadenza”.
Nel caso in esame, trattandosi di un contraente azienda (qualificato come “professionista”, secondo il codice del consumo) bisogna attenersi a quanto previsto nel contratto.