IL VOSTRO QUESITO

Le sottopongo uno dei casi più frequenti di reiezione di un sinistro su polizza T.L.: l’interpretazione della clausola di decorrenza della garanzia che così recita: “La garanzia opera con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti – Assicurati, Controparti o Terzi – indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti”.
Il fatto: il nostro cliente esercita una società di leasing strumentale e sottoscrive in data 27/12/2018 un contratto con una ditta per la fornitura di due furgoni aventi allestimenti particolari. Acquista alcuni giorni dopo i furgoni da un rivenditore e sulla proposta di acquisto le caratteristiche richieste sono chiaramente individuate e indicato il relativo costo aggiuntivo.
In data 11/2/2019 stipula una polizza T.L.
Alcuni mesi dopo, luglio 2019, i furgoni vengono consegnati ma non rispecchiano le caratteristiche di allestimento previste in contratto.
La compagnia sostiene che il sinistro non è in garanzia a causa della sussistenza di una situazione di anterischio.

L’ESPERTO RISPONDE

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