L’IVASS ha posto in pubblica consultazione il regolamento 2/2020, che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 49 del 10 maggio 2019, di recepimento della direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti c.d. shareholder rights 2 (SHRD2), che ha introdotto modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), al Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) e conseguenti poteri regolamentari in capo all’IVASS con riguardo a termini e modalità di disclosure della politica di impegno e della strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione qualificate come investitori istituzionali. 

Il decreto legislativo n. 49/2019, in particolare, modifica: 

  • il TUF, con l’inserimento, tra l’altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali; 
  • il CAP, con l’introduzione dell’articolo 47-duodecies che, in raccordo con le disposizioni del TUF sopra richiamate, impone agli investitori istituzionali l’osservanza di dette disposizioni in coerenza con la regolamentazione attuativa IVASS. 

Le principali novità introdotte in occasione del recepimento della direttiva SHRD2 nel TUF riguardano i seguenti profili:
a) l’individuazione dell’ambito applicativo delle norme agli investitori istituzionali (imprese di assicurazione o riassicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dei rami vita che investono in società quotate in mercati regolamentati) (art. 124-quater TUF);
b)  l’adozione e la comunicazione al pubblico di una politica di impegno che descriva le modalità con cui tali soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario. La politica descrive, inoltre, se e in quale modo gli investitori dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti o comunicano con gli stakeholder dell’impresa nonché gestiscono conflitti di interesse attuali e potenziali in relazione al loro impegno. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a pubblicare le modalità di attuazione della politica e a fornire al pubblico una comunicazione motivata nel caso in cui non adempiano a detti obblighi di adozione e disclosure (art. 124-quinquies TUF);
c) la pubblicazione delle informazioni sulla coerenza dei principali elementi della propria strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle proprie passività, nonché sul contributo di tale strategia alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine dei loro portafoglio, nonché sugli eventuali accordi con il gestore di attivi cui sia stato affidato il portafoglio (art. 124-sexies TUF).

Il Regolamento si compone di 3 Capi.

Il Capo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il Capo II reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.

L’articolo 4 disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.  Nello specifico, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché le sedi secondarie di imprese di Stato Terzo, qualificate investitori istituzionali, di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lett. b) del TUF, pubblicano sul sito internet gratuitamente le informazioni riguardanti: a) la politica di impegno, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF (entro 15 giorni dall’adozione); b) le relative modalità di attuazione, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF (entro il 28 febbraio dell’anno successivo); c) le eventuali ragioni di mancato adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 124quinquies, commi 1 e 2, del TUF. Detti soggetti possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate. Nel caso in cui l’esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, gli investitori istituzionali assicurativi rendono altresì reperibile le informazioni relative a tale circostanza.

L’articolo 5 disciplina le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza della strategia di investimento azionario con le proprie passività, in particolare di lungo termine e con cui gli stessi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. Tali informazioni – da strutturarsi tenendo anche conto della politica e della strategia di investimento di cui all’articolo 37-ter del Codice e relative disposizioni IVASS di attuazione – sono aggiornate annualmente, se non intervengono modifiche sostanziali.  Conformemente al dettato dell’articolo 124-sexies, comma 5 del TUF, si prevede l’obbligo di inclusione di tali informazioni nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria. Per le imprese locali – di cui all’art. 51-ter del CAP e Regolamento attuativo IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 – tale previsione non si applica poiché esse sono escluse dall’applicazione del framework Solvency II e quindi non sono tenute a redigere la relazione sulla solvibilità.  Gli investitori istituzionali assicurativi possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate.

Il Capo III contiene le disposizioni finali concernenti la pubblicazione e l’entrata in vigore prevista (articolo 6).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 24 giugno 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: SHRD2@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella.

Qui il testo del regolamento.