Il Fatto

La società Zeta subisce ingenti danni all’immobile di sua proprietà a causa di un incendio sviluppatosi da altro immobile adiacente di proprietà di Tizia e locato alla società Beta.

Zeta cita in giudizio Tizia lamentando danni sia per i costi di ripristino dell’immobile, sia per il mancato godimento dei canoni di locazione non più percepiti per l’intervenuta risoluzione del contratto in corso.

Tizia si costituisce tardivamente in causa e sostiene che l’esclusiva responsabilità dei danni deve essere addebitata alla società Beta quale conduttrice dell’immobile, chiamandola in causa per essere da quest’ultima manlevata.

La causa dell’incendio non viene individuata con certezza, ma si accerta che l’immobile si presentava in pessime condizioni, privo di impianto antincendio e con un impianto elettrico fatiscente e completamente non a norma.

Nel locale, poi, si rinveniva la presenza di notevole materiale infiammabile (l’immobile era adibito a laboratorio per la produzione di borse in similpelle), di stufe per riscaldamento a resistenza elettrica, di fornelli da cucina e sul retro del locale erano state collocate delle lamiere che impedivano l’accesso.

La Soluzione

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda della società Zeta, ritenendo Tizia responsabile di tutti i danni, nonostante l’immobile fosse concesso in locazione e nonostante al suo interno venisse esercitata un’attività manifatturiera in spregio alle norme di sicurezza da parte del suo conduttore.

Il ragionamento che il Giudice percorre per motivare la sua decisione si basa sull’applicazione di due fattispecie, l’una alternativa all’altra:

1) la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.;

2) la responsabilità per la rovina di edifici ex art. 2053 c.c..

Quanto al punto n.1) Tizia possiede la disponibilità dell’immobile in ragione del diritto di proprietà che la lega al bene, e conseguentemente ha obbligo di curarne la manutenzione e di custodirlo in modo da non arrecare danni a terzi.

Quanto al punto n.2), laddove si ritenga che Tizia non abbia la disponibilità del bene, in forza del contratto locazione in essere, Tizia è, comunque, responsabile dei danni perché direttamente causati dalla rovina del suo immobile di cui non ha curato la messa a norma dell’impianto elettrico le cui condizioni sono senz’altro da considerarsi una concausa dell’incendio.

Tribunale di Napoli, sentenza del 29.07.2019

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