Quando il datore di lavoro non versa al Fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, occorre innanzitutto rilevare che il rapporto previdenziale complementare – differentemente dal sistema pensionistico obbligatorio – non risponde al principio di automaticità della prestazione.

Ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate.

In secondo luogo, è opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute.

Inoltre, una omissione nei versamenti produce la conseguenza che ove dovesse essere richiesta un’anticipazione, l’importo erogato sarebbe calcolato sulla base dei reali accantonamenti di fatto pregiudicando un credito che, ove i versamenti fossero stati integrali e puntuali, sarebbe stato certamente superiore e idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore.

Tribunale di Salerno, sez. lavoro, sentenza del 05/12/2019 n. 2808

Previdenza complementare