Pagine a cura di Giulia Provino
Nessun cattivo pagatore fino a settembre. L’attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30/09/2020.
Questo è uno dei principali interventi apportati al dl. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) dalle Commissioni parlamentari Finanze e attività produttive e passati al vaglio della Camera con l’approvazione ieri con 269 voti favorevoli, 193 contrari e 3 astenuti..
E che ora passa all’esame del Senato, tenendo presente che il decreto dovrà essere convertito entro l’8 giugno 2020
Una delle novità più rilevanti riguarda l’autocertificazione per le richieste di prestiti coperti della garanzia dello Stato, nella quale bisogna attestare che l’attività d’impresa è stata «limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica» oppure «dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione». Inoltre, occorre certificare che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che il finanziamento sarà utilizzato per «sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia».
I prestiti garantiti al 100% dalla copertura pubblica potranno, ora, arrivare fino a 30 mila euro (prima era fino a 25 mila euro) e la restituzione dovrà avvenire entro 10 anni (non più sei). Inoltre, si sono allargate le maglie delle garanzie alle imprese, salvo per società residenti in paradisi fiscali che non sono ammesse alla garanzia dello Stato sui presiti. Gli enti del terzo settore possono ora accedere ai prestiti garantiti integralmente dal Fondo di garanzia per le Pmi. Inoltre, per poter usufruire della garanzia Sace, estesa anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e al factoring, l’azienda beneficiaria non potrà delocalizzare la produzione all’estero.
È prevista, poi, per alberghi e terme, una rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31/12/2019. Mentre, per le fiere e manifestazioni commerciali all’estero cancellate a causa del Covid-19, è stato previsto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute dalle imprese per loro la partecipazione.
Altra novità, riguarda la limitazione della responsabilità dei datori di lavoro per eventuali contagi da Covid-19 dei dipendenti, qualora le imprese applicano le prescrizioni contenute nel protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Infine, per i ricorsi per fallimento presentati dal 9/03/2020 al 30/06/2020, sono disposte una serie di eccezioni alla regola base di improcedibilità.

Download (PDF, Sconosciuto)


© Riproduzione riservata
Fonte: