di Bianca Pascotto

Furberia o ignoranza non si sa, ma quel che è certo è che il principio indennitario si applica sempre e comunque e l’assicurato non può pensare di aggirare il divieto di cumulare più indennizzi, omettendo di comunicare l’esistenza di più polizze a garanzia del medesimo rischio e di denunciare il sinistro a tutte le compagnie coinvolte.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 613 del 15 aprile, ha respinto la domanda di Tizio con la quale richiedeva alla propria compagnia l’indennizzo per le lesioni subite a causa di un sinistro stradale, da liquidarsi in base alla polizza infortuni.

La compagnia insisteva per il rigetto della domanda, asserendo che l’assicurato aveva già ottenuto l’integrale risarcimento del danno in ambito RCA e, pertanto, non poteva pretendere più alcuna somma, in ragione del principio di unicità del danno e del divieto di cumulo indennitario.

Nel corso del giudizio veniva dimostrato che nessuna somma era stata corrisposta a titolo di risarcimento RCA, bensì, emergeva che l’attore aveva incassato un indennizzo (di importo assai inferiore rispetto al danno subito), previsto da altra polizza infortuni sottoscritta con diversa compagnia.

Di un tanto, però, lo stesso non aveva fatto alcuna menzione, né in via stragiudiziale, né in corso di causa.

Richiamando i principi contenuti negli artt. 1910 e 1913 c.c., il Tribunale accerta che l’attore non solo ha, ab initio, violato l’obbligo di denuncia del sinistro a tutte le compagnie, così come previsto dal comma 3 dell’art. 1910 c.c., ma ha, altresì, perseverato in detta condotta durante il corso del giudizio, omettendo di dichiarare l’avvenuta liquidazione dell’infortunio acclarata, peraltro, da atto di quietanza sottoscritta dal medesimo a tacitazione di ogni sua pretesa.

Il Giudice motiva il rigetto della domanda sull’assunto che l’assicurato, sottoscrivendo la quietanza “a definitiva tacitazione di ogni danno”, avrebbe individuato, nella somma corrispostagli, l’integrale soddisfazione della sua pretesa risarcitoria, pertanto, non vi era alcuna ragione per la debenza di altre somme.

Se il risultato della decisione è condivisibile non lo è altrettanto la motivazione.

L’assicurato non ha diritto ad altro indennizzo, non perché ha dichiarato di essere stato integralmente tacitato con la somma quietanzata, ma perché ha violato un duplice obbligo:

1) quello di informare le compagnie della pluriassicurazione del medesimo rischio;

2) quello di dare a tutte l’avviso dell’accaduto sinistro.

È il combinato disposto degli art. 1910 e 1915 c.c. che sanziona l‘omesso avviso di sinistro con la perdita dell’indennizzo, in caso di dolo o con la sua riduzione in caso di colpa.

A nulla rileva, pertanto, l’accettazione dell’indennizzo formalizzato nella quietanza.

Se ad un tanto si aggiunge che lo stato soggettivo dell’omesso avviso (dolo o colpa), deve essere dimostrato dalla compagnia, la motivazione del giudicante non è scevra da una sostenibile impugnazione.

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