di Matteo Barbero

Via libera alla sospensione anche dei mutui trentennali sottoscritti dagli enti locali con istituti di credito privati. L’indicazione arriva dall’Abi, che nella lettera circolare n. 1013/2020 ha fornito alcuni preziosi chiarimenti sulla corretta interpretazione del protocollo sottoscritto con Anci e Upi l’8 aprile scorso. In base a tale accordo, le banche possono procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati in favore degli enti locali, sulla scorta di quanto già avvenuto con la sospensione della quota capitale dei c.d. “mutui Mef” (dl Cura Italia) e in parallelo con l’operazione di rinegoziazione dei mutui recentemente approvata da Cassa depositi e prestiti. Il protocollo prevede l’allungamento di un anno del periodo di ammortamento attualmente vigente al fine di recuperare la rata non corrisposta nel corrente esercizio. Al riguardo, l’art. 4, comma 2, aggiunge che la scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può comunque eccedere i 30 anni. Tale previsione viene intesa da alcuni istituti in modo rigido, ovvero escludendo in toto tutti i mutui trentennali, indipendentemente dal fatto che siano stati appena stipulati o siano già in ammortamento, magari da molti anni. Ad esempio, un mutuo stipulato nel 1995 con scadenza 2025 e quindi durata residua 5 anni sarebbe fuori esattamente come un mutuo stipulato nel 2020 con scadenza 2050. Si tratta di una lettura restrittiva assai discutibile, che vanificherebbe in gran parte il senso dell’operazione, dato che sono molti i mutui a 30 anni nei portafogli degli enti locali. Ora la circolare Abi sgombra il campo da equivoci, precisando che la clausola deve essere intesa nel senso che la vita residua dell’operazione creditizia, dopo la sospensione, non possa in ogni caso estendersi oltre il termine suddetto.
L’Abi conferma che le deregulation prevista dall’art. 113 del decreto legge “Rilancio” (dl 34/2020) per cui la sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204 comma 2 del Tuel all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della l 448/2001, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Un chiarimento importante, infine, riguarda i mutui che rappresentano il sottostante di un derivato: in tali casi, la banca può valutare di chiedere una specifica attestazione all’ente, in modo da essere sollevata da qualsiasi contestazione successiva.
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