Lo ha stabilito la sentenza n. 15697/2020 depositata il 22 maggio 2020 dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione. Accogliendo il ricorso della parte civile, il committente di opere edili presso un condominio è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose occorse ad un minore a causa del materiale abbandonato.

di Elisa Chiocchi e MR. OLIVIERO

Il verdetto

Annullando la sentenza di appello che confermava quella di primo grado in ordine all’assoluzione del committente di opere edili, la Cassazione ribalta completamente il verdetto finale. Attraverso un percorso argomentativo, definito dagli Ermellini del tutto erroneo, i Giudici di merito avevano ritenuto esente da responsabilità il committente delle opere edili non rivestendo egli una posizione di garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, gravando tale rischio esclusivamente sull’appaltatore.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte muove invece il suo ragionamento partendo dalle seguenti premesse che costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, ovvero:

– che il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere

– che il garante della sicurezza risponde dell’infortunio occorso all’extraneus sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo.

Responsabilità del gestore del rischio

In pratica, dunque, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al …

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