Lo ha stabilito la sentenza n. 15697/2020 depositata il 22 maggio 2020 dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione. Accogliendo il ricorso della parte civile, il committente di opere edili presso un condominio è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose occorse ad un minore a causa del materiale abbandonato.

di Elisa Chiocchi e MR. OLIVIERO

Il verdetto

Annullando la sentenza di appello che confermava quella di primo grado in ordine all’assoluzione del committente di opere edili, la Cassazione ribalta completamente il verdetto finale. Attraverso un percorso argomentativo, definito dagli Ermellini del tutto erroneo, i Giudici di merito avevano ritenuto esente da responsabilità il committente delle opere edili non rivestendo egli una posizione di garanzia nei confronti dei terzi per i danni causati dalla esecuzione delle opere appaltate, gravando tale rischio esclusivamente sull’appaltatore.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte muove invece il suo ragionamento partendo dalle seguenti premesse che costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, ovvero:

– che il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere

– che il garante della sicurezza risponde dell’infortunio occorso all’extraneus sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo.

Responsabilità del gestore del rischio

In pratica, dunque, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al …

gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.

Come individuare il gestore del rischio

A questo punto si tratta quindi di individuare i gestori del rischio, da individuare in quei soggetti garanti della sicurezza. Per far questo, i Giudici di legittimità richiamano la disciplina relativa al contratto di appalto, rilevando che, il legislatore, vista la complessità dei processi produttivi moderni, ha rivisitato la materia relativa proprio al contratto di appalto che oggi è contenuta nel complesso normativo del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroD.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

La responsabilità del committente

La normativa sopra richiamata, in primo luogo, stabilisce certamente che il dovere di sicurezza trova il suo referente nell’ appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Ma non solo, come evidenziato dagli Ermellini, anche il committente è stato pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza.

Previsioni del dettato normativo

Il legislatore ha optato per la responsabilizzazione anche del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti e ciò si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, specificatamente individuati dall’art. 90 del T.U citato. In pratica, il committente deve:

–  designare il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione

–  designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso di presenza di più imprese esecutrici

–  verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare nella verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici, da cui discendono tutta una serie di adempimenti

Conclusioni

Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, da questi doveri discende che il committente ha un preciso dovere di vigilanza e di verifica rispetto agli adempimenti del coordinatore per la sicurezza e degli obblighi sullo stesso gravanti.

Per tutti questi motivi la Cassazione, ritiene che il committente non possa essere esonerato da ogni forma di responsabilità, come sostenuto, invece, dai Giudici di merito.

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