È culpa in educando e obbliga al risarcimento del danno
di Carlo Forte

Se l’alunno in un compito scritto definisce la maestra «impazzita» e «sclerata» e si spinge fino a scrivere: «Io la rinchiuderei in una casa da ricovero!», la condotta offensiva e denigratoria del minore determina l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale in capo ai genitori (cosiddetta culpa in educando). È questo il principio affermato dal Giudice di pace di Conegliano (Tv) con una sentenza depositata il 4 maggio scorso (50/2020). Il magistrato onorario ha anche condannato i genitori dell’alunno, autore della condotta antigiuridica, al pagamento di 1.000 euro di danni alla docente e al pagamento delle spese legali fissate nell’ordine di 1.200 euro, più 131.50 euro per esborsi, 180 euro per spese generali, il 20% per l’Iva e il 4% per i contributi previdenziali.
La sentenza è di particolare attualità perché mette in luce un fenomeno molto diffuso, che consiste in condotte irriguardose da parte degli alunni nei confronti degli insegnanti, troppo spesso tollerate e derubricate in sede disciplinare. E altrettanto spesso giustificate dai genitori.
La causa di questi comportamenti antigiuridici va individuata anche nella inefficace azione deterrente esercitata dall’apparto sanzionatorio disciplinare e nella complessità delle procedure. Tant’è che talvolta i docenti si vedono costretti, come in questo caso, a ricorrere all’autorità giudiziaria per tutelare il proprio onore e la propria rispettabilità professionale.
La Suprema corte, peraltro, è costante nel ritenere che il docente «è pubblico ufficiale… e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (si veda la sentenza della V sezione penale, n.15367 del 2014)». Pertanto le offese arrecate al docente nell’esercizio delle sue funzioni assumono rilievo sia sotto il profilo civile (come nel caso esaminato dal Giudice di Pace di Conegliano) sia sotto il profilo penale. Va detto subito che i docenti tendono ad astenersi dall’utilizzo dello strumento penale.
Pure utilizzabile anche nel caso di minori infra14enni, laddove la sanzione prevista è l’affidamento del minore al servizio sociale (si veda l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404). Per gli alunni ultra14enni, invece, l’ordinamento prevede comunque l’applicabilità delle pene ordinariamente previste per i maggiorenni, sebbene con pene diminuite e con particolari attenuanti (si veda l’articolo 98 del codice penale).
Resta ferma, però, la punibilità dei genitori per la cosiddetta «culpa in educando», che integra la responsabilità extracontrattuale regolata dall’articolo 2048 del codice civile (si veda: Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.04.2009 n. 9556). Che è la norma applicata dal Giudice di pace di Conegliano nella sentenza del 4 maggio.
La colpa del genitore sussiste in via presuntiva. In buona sostanza, dunque, il comportamento antigiuridico del figlio costituisce la prova che il genitore non ha diligentemente osservato gli obblighi previsti dall’articolo 147 del codice civile, il quale dispone che: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni». Tale obbligo deriva dal diritto del figlio a «essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori» così come previsto dall’articolo 315-bis del codice civile.
Il diritto del figlio ad essere posto in condizione di astenersi consapevolmente dall’adottare condotte antigiuridiche o anche solo eticamente riprovevoli, lo esime dal dovere di rispondere civilmente dei danni arrecati per effetto delle proprie condotte non legittime. L’effetto del combinato disposto di cui agli articoli 2048, 147 e 315-bis del codice civile, dunque, è quello di individuare la responsabilità civile direttamente in capo al genitore, che risponde del danno arrecato dal figlio con il proprio patrimonio.
Resta il fatto, però, che l’onere di provare l’esistenza del danno assume rilievo sempre in capo al danneggiato. Nel caso specifico: il docente. E a quest’ultimo, infatti, che spetta l’onere di provare l’esistenza del fatto antigiuridico e, soprattutto, di provare il nesso eziologico (il rapporto di causa ed effetto) tra la condotta antigiuridica dell’alunno e l’insorgenza del danno.
Che nel caso delle offese è di difficile quantificazione. Tant’è che il giudice ha ritenuto di determinarlo in via equitativa. E cioè operando una valutazione discrezionale da adottarsi contemperando gli interessi in gioco.
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