Lo ribadiscono le ordinanze n. 8468 del 5 maggio 2020 e n. 8508 del 6 maggio 2020 emesse dalla terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella diuturna contesa tra le opposte fazioni
di L. PETRI e MR. OLIVIERO
Non c’è pace per le Tabelle milanesi, elaborate come valido criterio equitativo per il risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti soprattutto dalla circolazione stradale. Dopo l’«attacco» portato dalla ordinanza 7513 del 2018 (« Il decalogo») della Cassazione, le Tabelle continuano ad essere oggetto di pronunce di merito avverse al loro utilizzo.
La Terza Sezione della Suprema Corte interviene in sostegno, affermando che i criteri dettati dalle tabelle meneghine devono essere utilizzati come riferimento per la determinazione del danno risarcibile.
Pertanto, il Giudice che intenda discostarsi da tali valori dovrà fornire precisa motivazione, incorrendo diversamente in violazione dell’art. 360, comma 1 del Codice di Procedura Civile.
Il caso
La pronuncia n. 8468 del 5 maggio 2020 trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, aveva liquidato in loro favore un importo « irrisorio» a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del familiare a seguito di un sinistro stradale.
La Corte d’Appello infatti avrebbe liquidato l’importo in modo del tutto « arbitrario», disapplicando le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano senza fornire alcuna motivazione, nonostante la recente giurisprudenza abbia « escluso la possibilità di un ricorso ad una liquidazione pura e ha attribuito al criterio milanese la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno, salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono».
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sulla base di principi già esposti in precedenti pronunce. Sul punto, la Suprema Corte svolge un rapido excursus sull’intero sistema, ribadendo che la quantificazione dei danni non patrimoniali è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, il quale tuttavia deve attenersi ai principi di equità, adeguatezza e proporzionalità, avuta considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408; v. Cass. 13.5.11 n. 10528; Cass. 28.11.08 n. 28423).
Nel tempo si è osservato che il sistema più efficace, anche per evitare perequazioni sul territorio nazionale, è quello delle tabelle (Cass.  7.6.11 n. 12408; Cass. 11.11.08 n. 26972). In tema di responsabilità civile da circolazione della strada, tuttavia, le uniche tabelle normative esistenti sono quelle previste dal Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005) in tema di invalidità c.d. micropermanenti.
Per ovviare al silenzio del legislatore, nelle altre ipotesi fra cui anche per le lesioni c.d. macropermanenti, i vari tribunali iniziarono ad elaborare delle tabelle sulla base delle prassi locali. L’utilizzo di tali tabelle fu avallato dalla Suprema Corte, a condizione che ciò non consistesse nell’applicazione di un automatismo di calcolo e che il Giudice procedesse ad una valutazione in concreto di tutte le sofferenze patite dal danneggiato attraverso la personalizzazione del danno, giungendo quindi ad un ristoro integrale dei danni (v. Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Tra le varie tabelle, la Cassazione riconobbe la « vocazione nazionale» di quelle del Tribunale di Milano, siccome recante i parametri più idonei a fornire una equa valutazione delle lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli (v. Cass. 7.6.11 n. 12408; Cass. 30.6.11 n. 14402).
In un primo momento, la Suprema Corte sostenne che i Giudici non erano tenuti a motivare la decisione di applicare le tabelle locali, anziché quelle milanesi. Tale orientamento fu tuttavia modificato dalla Suprema Corte che ha ritenuto che la mancata adozione delle tabelle milanesi in favore di altre integri la violazione di norma di diritto, censurabile in sede di legittimità.
Secondo la Cassazione infatti, i parametri delle Tabelle di Milano devono essere presi (meramente) come riferimento da parte del giudice di merito, il quale dovrà fornire precisa motivazione qualora intenda significativamente discostarsi da detti parametri. In altre parole, le tabelle milanesi, pur non essendo norme di diritto, si atteggiano a criterio guida, limitando la discrezionalità del Giudice. E’ questo il principio che è stato disatteso dalla Corte d’Appello di Salerno, come correttamente rilevato dai ricorrenti.
tabelle di Milano