IL VOSTRO QUESITO

Polizza RCT azienda, con clausola “inquinamento accidentale” ( …danni a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose … a seguito di evento accidentale), con limite di indennizzo di € 300.000,00 e franchigia fissa per “danni a cose” di € 1.000,00.
L’azienda pensa di sottoscrivere una polizza RC Inquinamento, massimale di € 500.000,00 la quale copra anche “costi di bonifica” e il “danno ambientale”, con franchigia/scoperto pari a € 10.000,00 per sinistro.
In caso di danno riconducibile ad una stessa fattispecie (es. danno da interruzione attività), i massimali delle 2 polizze si sommano, nel senso se il primo massimale è incapiente, interviene la seconda polizza?
Oppure intervengono entrambe, come in presenza di una coass. indiretta, ognuna con il proprio massimale e limiti di indennizzo?

L’ESPERTO RISPONDE


La garanzia RC da inquinamento accidentale per danni a cose e persone ed eventuali danni da interruzione di attività di terzi conseguenti, opera in modo del tutto disgiunto dalla polizza Danni Ambientali stipulata a parte. Non esiste la possibilità di una operatività in secondo rischio implicita, ovvero senza che la cosa sia specificata nella polizza che dovesse operare per l’eccedenza di limiti. Se vogliamo essere più realisti del re, come si dice in gergo, dovremmo specificare anche sulla copertura di primo rischio che esiste una copertura in eccedenza con polizza n………………………
In mancanza di ogni specifica dichiarazione in merito le due coperture operano ciascuna come se fosse l’unica, ma con l’avvertenza che se i sottolimiti per la medesima garanzia fossero, poniamo
€ 300.000,00 su una polizza e
€ 500.000,00 sull’altra
Sarebbe come se l’assicurato avesse un massimale di € 800.000,00 a disposizione ma un eventuale danno inferiore a € 800.000,00 verrebbe pagato per i 3/8 dalla Compagnia che dà copertura per € 300.000,00 e per i 5/8 dall’altra.
In caso di sinistro di importo superiore alla somma dei due massimali (800.000,00) ciascuna polizza opererebbe come se l’altra non esistesse e basta.
In qualsiasi caso: LA QUOTA DI INDENNIZZO PAGATO DA OGNI COMPAGNIA VIENE DECURTATA DELLA PROPRIA FRANCHIGIA
Esempio: se in corrispondenza del massimale di 300.000,00 fosse prevista una franchigia di € 1.000,00 e su quello di 500.000,00 una di € 10.000,00, in caso di danno di 600.000,00 €, la prima pagherebbe i 3/8 di 600.000,00 meno i 1.000,00 di franchigia e la seconda i 5/8 di 600.000,00 meno la franchigia di 10.000,00