di Antonio Ciccia Messina
Dati nel Fascicolo sanitario senza il consenso del paziente. Il maxi archivio contenente la storia sanitaria del singolo sarà alimentato senza più bisogno del benestare dell’interessato, che resta, però, padrone di autorizzare l’uso dei dati per scopo di cura. Chiamati al caricamento dei dati tutti i professionisti sanitari, anche fuori dal servizio pubblico.
È quanto prevede l’articolo 11 del decreto legge «Rilancio» (n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/5/2020), nel disporre misure urgenti in materia, appunto, di Fascicolo sanitario elettronico (Fse).
La norma in questione dispone una serie di modifiche all’articolo 12 del dl 179/2012: una di queste è l’abrogazione del comma 3-bis. In base a questo comma, il Fse poteva essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale poteva decidere se e quali dati relativi alla propria salute dovevano essere inseriti nel fascicolo medesimo. C’era un diritto alla non raccolta di dati, all’oscuramento (totale o parziale) dei dati e anche un diritto all’oscuramento dell’oscuramento (non far sapere di avere chiesto la cancellazione di alcune informazioni). L’abrogazione del comma 3-bis comporta la possibilità di alimentazione del fascicolo anche in assenza del consenso. Nel Fse sono contenuti dati su ricoveri di pronto soccorso, referti, profili sanitari, informazioni su diagnosi, allergie, terapie, cartelle cliniche, vaccinazioni, certificati, ecc.
Nella versione revisionata dal decreto «Rilancio», il Fse sarà alimentato con i dati degli eventi clinici in maniera continuativa e tempestiva, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonchè, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. La platea dei soggetti obbligati (senza spese per lo stato) a caricare i dati si amplia e va al di là del servizio sanitario pubblico. Il decreto legge in commento non tocca, invece, il comma 5 dell’articolo 12 del dl 179/2012, ai sensi del quale ci vuole il consenso dell’interessato per la consultazione dei dati e documenti presenti nel Fse per prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sempre nel rispetto del segreto professionale, e salvo i casi di emergenza sanitaria. Ovviamente Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
Infine, non ci voleva e, anche ai sensi del dl 34/2020, non ci vuole il consenso alla consultazione per finalità di studio e ricerca medica e di programmazione dei servizio sanitario.
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