I prestiti fino a 25.000 euro coperti al 100% dal Fondo di Garanzia introdotti dal Decreto Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23) a supporto delle PMI potranno arrivare ad un importo massimo di 30.000 euro e la durata passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo.

Sono questi infatti gli effetti di alcuni emendamenti all’articolo 13 approvati dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati nel percorso di conversione in legge ordinaria del decreto legge 23. Gli emendamenti approvati in commissione dovranno comunque passare al vaglio dell’Aula dove potranno subire ulteriori modifiche.

La novità per gli intermediari di assicurazione è che anche agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, potranno far ricorso al prestito garantito fino a 30 mila euro. Tali soggetti erano stati infatti esclusi nella prima stesura del decreto.

Nella seduta di mercoledì 20 maggio si è affrontato l’articolo 13 del Decreto Liquidità, quello che fissa le regole per i prestiti fino a 25.000, garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per professionisti, artigiani e imprese fino a 499 dipendenti.

L’emendamento 13.310 all’articolo 13 corregge il testo del punto “m”, che riguarda proprio i prestiti coperti da garanzia al 100%. La durata massima passa da 72 mesi a 120 mesi: quindi, da 6 anni a 10 anni. Si tratta di una misura che, se entrerà definitivamente nel testo finale del decreto, consentirà di abbassare le rate di ammortamento del prestito e di dare avere a disposizione più tempo per restituire il denaro prestato.

Denaro prestato che, come si è detto, potrà essere anche di più. È il successivo emendamento 13.412 ad alzare il tetto massimo dei prestiti garantiti al 100% dal Fondo, fissandolo appunto a 30.000 euro, dagli attuali 25.000.

Un successivo e nuovo punto “m-bis” permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100%, di “chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni” introdotte dal Decreto Liquidità convertito in legge. Sarà quindi possibile riadeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).

Inoltre, ad oggi la condizione per ricevere un prestito fino a 25.000 euro è quella che non superi il 25% del fatturato 2019. Con l’emendamento 13.411, approvato dalle Commissioni, si stabilisce che in alternativa il limite del prestito garantito possa essere rappresentato dal doppio della spesa salariale del 2019. Per imprese nate dopo il 31 dicembre 2018, il riferimento sono “i costi del personale attesi per i primi due anni di attività”.

Per i prestiti di importo maggiore (quelli fino a 800.000 euro, con garanzia minima dell’80%) si specifica che la durata del prestito può essere anche “superiore a 10 anni”, con la possibilità che si arrivi a 30. L’emendamento 13.304, inoltre, stabilisce che “per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi”.

Si dedicano 100 milioni delle risorse a disposizione del Fondo di Garanzia alla garanzia sui prestiti agli enti religiosi e del Terzo Settore.

Qui è possibile consultare gli emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive durante la seduta di mercoledì 20 maggio 2020.

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