IL VOSTRO QUESITO

Con la presente sono a richiedere se è obbligatoria la copertura RCA per i veicoli posti sotto sequestro a seguito di sinistro mortale.

L’ESPERTO RISPONDE


L’obbligo di assicurare per la RCA obbligatoria i veicoli a motore è stabilito dall’ art. 122 del C.d.a., che al primo comma dispone: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.“; tale norma è confermata dall’ art. 193 del Codice della Strada, che al primo comma prevede: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi“.

Entrambe le citate disposizioni stabiliscono che l’obbligo dell’assicurazione RCA discenda dal fatto che il veicolo sia posto in circolazione; per la legge si ritiene in circolazione qualunque veicolo, anche fermo, su area pubblica o aria ad essa equiparata (cosiddetta “circolazione statica“).

A queste condizioni (e quindi nel caso che il veicolo si trovi fermo -e non in condizione di circolare- su area privata inaccessibile da parte di altri) il veicolo può non essere sottoposto a obbligo assicurativo e pertanto il contraente/proprietario ha facoltà di sospenderne la relativa copertura assicurativa o non stipulare alcuna assicurazione di RCA; va però detto che la Corte Europea ha ulteriormente ridimensionato queste fattispecie.

Nel caso di sequestro penale conseguente a sinistro stradale, l’autoveicolo può trovarsi nelle condizioni di non poter circolare e così essere affidato a terzi (normalmente un autodeposito) o allo stesso indagato; in siffatta ipotesi -stante la non riparabilità del mezzo, in attesa di eventuali perizie penali, e la conseguente impossibilità di metterlo in circolazione- il proprietario/contraente potrebbe sospendere l’ assicurazione. Qualora, invece, il veicolo fosse in grado di circolare anche dopo il sinistro e fosse stato affidato in custodia a terzi, egualmente, stante il provvedimento della magistratura che non ne consente la circolazione, il proprietario/contraente potrebbe sospenderne l’ assicurazione di RCA obbligatoria; nel caso che esso venisse affidato in custodia allo stesso proprietario/contraente, questi potrebbe sospenderne l’ assicurazione solo nel caso che il veicolo venisse da lui custodito in garage (e non in box all’ aperto) e così messo in condizione di non circolare.