L’Italia si avvia alla lenta ripresa di alcune attività lavorative a decorrere da oggi. In quali casi l’INAIL potrebbe agire in rivalsa contro il datore di lavoro qualora un dipendente contraesse il coronavirus e tale evento può ritenersi coperto dall’assicurazione di RCO?
di Alberto Scardino
Non è ancora noto il testo del nuovo Decreto “Aprile 2020“, che ancora non è stato emanato.
Ad ogni buon conto, sulla base della normativa vigente, si può in qualche modo fare il punto nei seguenti termini:
1) come è noto il Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia“, ha previsto al 2° comma dell’ articolo 42: “2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’ INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” e in seguito l’ INAIL ha confermato, con Circolare n. 13 del 3 Aprile, il riconoscimento di infortunio sul lavoro al contagio provocato, in occasione di lavoro, dal Covid-19. Tale malattia, quindi, viene ad essere considerata alla stregua di vero e proprio infortunio sul lavoro e, come tale, assoggettata alle norme che disciplinano questo evento.-
2) L’azione di regresso dell’INAIL verso il datore di lavoro è regolamentata dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965.
L’articolo 10 di detto testo unico prevede: “10. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.- Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.- Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.- Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.- Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.- Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.- Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti .- Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39.” e il successivo articolo 11 dispone: “11. L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo,- salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39.- La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.- L’Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile“.
In pratica quindi l’assicuratore pubblico può agire in regresso verso il datore di lavoro solo nel caso in cui questi o un qualsiasi altro suo dipendente venga condannato per un reato perseguibile di ufficio in relazione all’ infortunio patito dal lavoratore.
La perseguibilità di ufficio per reati riconducibili ad infortunio lavorativo si avrà sempre per il caso di morte del lavoratore (sia per il caso di omicidio colposo che, a maggior ragione doloso).
La fattispecie di lesioni personali dolose è disciplinata dall’ art. 582 del Codice penale “1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.- 2. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.” e quella di lesioni personali colpose dall’ art. 590 del Codice Penale, che così dispone: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.- Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.- Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.
Pertanto, si avrà sempre reato perseguibile di ufficio nel caso di morte del lavoratore (fattispecie di omicidio colposo o doloso), mentre nel caso di lesioni dolose il relativo reato sarà perseguibile -ex 2° comma dell’ art. 582 C.P.- solo se esse abbiano avuto una durata superiore a 20 giorni e in assenza delle aggravanti di legge; nel caso di lesioni personali colpose esse saranno perseguibili di ufficio -ai sensi dell’ ultimo comma dell’ art. 590 C.P.- solo se di durata superiore a quaranta giorni o determinanti postumi invalidanti (lesioni gravi e gravissime) e sempre che esse risultino conseguenti a “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale“.
In definitiva l’INAIL non potrà MAI agire in regresso verso il datore di lavoro per lesioni colpose lievi e lievissime (cioè guarite senza postumi entro quaranta giorni), anche se riferibili a conclamate violazioni di norme antinfortunistiche e pur in presenza di sentenza penale di condanna, atteso che -stante l’ entità delle lesioni- il relativo procedimento non può che esseri incardinato su querela della parte; potrà invece agire per le lesioni colpose gravi e gravissime, conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche, per le quali vi sia stata sentenza di condanna penale del datore o di un suo dipendente.
A questo punto occorre individuare quali violazioni possano essere ritenute rilevanti al fine di poter ricondurre il contagio ad esse e della conseguente perseguibilità di ufficio per il caso che esso abbia determinato lesioni gravi e gravissime, con conseguente possibile azione di regresso dell’INAIL verso il datore di lavoro.
E qui il problema si fa più complesso sia perché è la prima volta che una malattia acuta, cioè non conseguente ad esposizione ripetuta del lavoratore a materiali tossici o dannosi (si pensi all’ esposizione all’amianto o a sali di arsenico) o a lavori fortemente traumatici (es.: uso di martelli pneumatici, eccessiva rumorosità degli impianti, ecc.) viene considerata alla stregua di infortunio, salvo il caso dell’ infarto cardiaco (comunque conseguente a stress prolungato in concomitanza con altre patologie); a ciò va aggiunto che -stante la recente diffusione dell’ epidemia di coronavirus (i cui effetti erano assolutamente ignorati fino a pochi mesi addietro)- non si ha precisa contezza delle situazioni che potrebbero sostanziare violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro“, ancor più in presenza di una produzione continua di norme legislative, non sempre chiare ed armoniche.
Alla luce delle disposizioni fin qui emanate e a seguito della sottoscrizione -da parte del Governo e delle parti sociali- del Protocollo per la sicurezza negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 per il contenimento della diffusione del Covid-19, si può ritenere che sarà necessario, al momento della ripresa delle attività lavorative, riorganizzare gli spazi e le postazioni di lavoro, onde assicurare adeguata distanza di sicurezza tra i lavoratori, intervenendo sui turni e sull’ orario di lavoro -al fine di contenere la presenza di dipendenti- e così sui processi produttivi. Sarà necessario bonificare e riorganizzare, ove presenti, le mense aziendali, i punti di ristoro, gli spogliatoi, i servizi igienici ed ogni altro locale a disposizione dei dipendenti, dove dovrà garantirsi un adeguato ricambio d’ aria, disponendo la riduzione al minimo dei tempi di occupazione e fruizione degli stessi e così intervenendo sulla gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori, per i quali si dovrebbe ricorrere ad orari scaglionati e con differenti ingressi per l’entrata e l’uscita dagli stabilimenti; la loro temperatura corporea dovrà essere controllata all’ ingresso, impedendo l’accesso a chi avesse una temperatura superiore a 37,5°. Si dovranno fornire ai dipendenti le indicazioni del ministero della Salute e dell’I.S.S. sulla prevenzione dell’ epidemia, mettendo a loro disposizione prodotti detergenti e disinfettanti per le mani. Si dovrà fare ricorso diffuso a dispositivi di protezione individuali come guanti e mascherine e, insomma, si dovranno adottare tutte le misure idonee a impedire il contagio dei lavoratori.
A ciò va aggiunto quanto previsto dalla nota n. 89 emessa il 13 marzo 2020 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro -che indica la necessità di raccogliere in un allegato del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) la procedura per l’ individuazione delle misure di prevenzione e tutela dei lavoratori da Covid-19- e non da ultimo quanto genericamente indicato dall’art. 2087 del Codice Civile, che statuisce: “L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.“. In merito il corrente 23 Aprile è stato pure pubblicato sul sito dell’INAIL il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da ‘Sars-CoV-2’ nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
3) In definitiva si può pensare che, qualora venisse accertato che il contagio del lavoratore fosse con certezza riconducibile alla violazione delle norme sopra sinteticamente accennate e la durata della malattia avesse prognosi fausta e una malattia della durata di 40 giorni, con certezza l’INAIL non potrebbe effettuare alcuna azione di regresso contro il datore di lavoro. Qualora invece la malattia avesse una durata superiore a 40 giorni o avesse causato un’invalidità permanente, potrà esservi azione di regresso dell’INAIL solo in presenza di accertata violazione delle norme antinfortunistiche con condanna penale del datore o di un suo dipendente; qualora, infine, la malattia avesse esito infausto e per esso vi fosse condanna penale del datore di lavoro o di un suo dipendente, pur in assenza di violazione di norme antinfortunistiche “o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale“, l’INAIL potrebbe esperire azione di regresso anche in assenza di violazione di dette norme.
Va poi precisato che nei casi di perdita del regime di esonero della responsabilità civile da parte datoriale, il lavoratore colpito dal virus o i suoi aventi causa potranno agire contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni “differenziali” non coperti dalla garanzia INAIL.
Per brevità, si tralascia di considerare l’eventualità che l’INAIL possa vedere confermato il suo diritto ad agire in regresso contro il datore anche in assenza di condanna penale e viceversa la possibilità che questi possa a sua volta veder accertato l’ esonero della responsabilità anche in caso di condanna penale di un proprio dipendente.
4) per quanto attiene poi il fatto che tali azioni, di regresso da parte dell’INAIL e di eventuale risarcimento del danno differenziale da parte del lavoratore o dei suoi aventi causa, possano rientrare in garanzia nella polizza RCO, è essenziale leggere quanto previsto dalle C.G.A.