L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.11/E dello scorso 6 maggio, ha risposto a vari quesiti e ha chiarito ulteriori dubbi interpretativi emersi a seguito dell’emanazione del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (Decreto “Cura Italia”) e del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”). Tra i chiarimenti resi, risultano di particolare interesse quelli rivolti agli operatori assicurativi in materia di sospensione degli adempimenti dichiarativi e di welfare aziendale.

di Matteo Cerretti

Imposta sulle assicurazioni. Sospensione presentazione della denuncia annuale

Ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, gli assicuratori sono tenuti a presentare – entro il 31 maggio di ciascun anno – la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o tramite i soggetti abilitati.

Sulla base della denuncia annuale l’Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per l’anno precedente.

Con la circolare in commento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’articolo 62, comma 1, del Decreto Cura Italia, che ha previsto la sospensione generale di numerosi adempimenti tributari, trova applicazione anche in relazione alla presentazione della denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati.

Sospensione presentazione della denuncia annuale. Soggetti in libera prestazione di servizi

L’articolo 62 del Decreto Cura Italia prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche per i soggetti esteri».

Secondo la disciplina generale, le imprese di assicurazioni non aventi sede nel territorio dello Stato che operano in regime di libera prestazione di servizi devono assolvere gli obblighi dichiarativi per il tramite di un rappresentante fiscale, con l’eccezione di quelle aventi sede principale negli Stati UE o negli Stati SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale per presentare la denuncia annuale dei premi incassati, con le stesse modalità previste per gli altri soggetti.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 11E del 2020 ha, pertanto, chiarito che, considerata la finalità della norma, tesa a venire incontro alle difficoltà di espletamento degli adempimenti per l’attuale emergenza sanitaria, la sospensione opera anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

Con la circolare n. n.11/E, viene chiarito che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei «contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2),del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati i premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19.

Avv. Matteo Cerretti
Partner-Insurance Department DWF Italy

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