Nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale scatta il sequestro sul fondo pensione dell’imprenditore. Ciò perché tali strumenti finanziari costituiscono una categoria assimilabile all’assicurazione sulla vita. La Cassazione con sentenza n. 13660 del 6 maggio 2020, ha respinto il ricorso di un imprenditore di Palermo. La difesa chiedeva il dissequestro delle somme versate nel suo fondo pensione, dopo le accuse emissione e utilizzo di fatture soggettivamente false. La tesi del legale secondo la quale il denaro accantonato aveva la stessa natura della pensione erogata dall’Inps non ha retto. Per l terza sezione penale «ritenuto pertanto che – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca». Sbaglia quindi la difesa dell’uomo a far discendere dal quadro normativo vigente, trattandosi di rimesse in corso di accumulo in favore di un fondo pensione, che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo dovrebbero essere liberate in quanto, essendo esse intangibili durante la fase dell’accumulo, il sequestro preventivo operato sarebbe stato illegittimamente eseguito. La Cassazione ha invece confermato e reso definitiva la misura ablativa che ora non potrà più essere revocata. La vicenda riguarda un imprenditore di Palermo e suo figlio che hanno usato delle fatture emesse da una cartiera, ponendo in essere, di fatto, una frode fiscale. Da qui era stato disposto il sequestro del fondo pensione del padre, per il recupero del profitto incassato dall’illecito tributario.

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