di Chiara Cimarelli 

Il 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legge con il quale il Governo intende promuovere una serie di misure volte a consentire la ripresa delle attività di carattere economico imprenditoriale (c.d. “Decreto Rilancio”, il “Decreto”) nel nostro paese.

Ancorché in bozza, il Decreto si segnala un’importante novità che riguarda, tra l’altro, il settore delle assicurazioni.

In particolare, l’attuale articolo 36 del Decreto, intitolato “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato” prevede che, per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e il termine dello stato di emergenza, come deliberato dal Consiglio dei Ministri, i contratti, tra l’altro, di assicurazione abbiano il requisito e l’efficacia del documento informatico, di cui all’articolo 20, comma 1 bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche allorché il consenso del cliente sia stato espresso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento e sempre a condizione che tale consenso sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e che tali documenti siano conservati insieme con il contratto in modo da garantirne la sicurezza, l’immodificabilità e l’integrità.

Come noto, il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) definisce, all’articolo 1, comma 1, lettera p) il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, che, con l’apposizione della firma digitale, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte del sottoscrittore, salvo che questi ne dia prova contraria.

Nella Relazione Illustrativa alla bozza di Decreto, il legislatore precisa che, con la previsione dell’articolo 36 si intende derogare al disposto dell’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale e che quindi, anche in assenza della firma digitale, il contratto deve intendersi soddisfare, tra l’altro, il requisito dell’efficacia probatoria previsto dagli articoli 2702 e 1888 del codice civile, rispettivamente riguardanti l’efficacia della scrittura privata (che fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni del sottoscrittore, fino a querela di falso) e la prova del contratto di assicurazione (che, come noto, deve essere provato per iscritto, non essendone viceversa richiesta la forma scritta ai fini della validità e dell’efficacia).

Quali dunque le novità introdotte con l’articolo 36 della bozza di Decreto, dal momento che, come detto, la forma scritta non è requisito di validità e di efficacia del contratto di assicurazione?

Innanzitutto la previsione normativa dà certezza, anche probatoria, dei rapporti giuridici che verranno conclusi nel periodo fino a quando perdurerà l’emergenza sanitaria, anche se conclusi mediante mezzi di comunicazione a distanza che non ne consentono la certificazione della provenienza (come nel caso della posta elettronica ordinaria). Questione questa di non poco conto, dal momento che, in assenza di una previsione come quella di cui all’articolo 36 del Decreto (e dunque in circostanze ordinarie), l’elemento della prova scritta del contratto costringe gli operatori che abbiano concluso un contratto per via telematica, ad esempio, all’invio della documentazione cartacea al cliente per l’apposizione della sottoscrizione, allo scopo di assicurare la conformità all’articolo 1888 del codice civile.

Su quest’ultimo punto, peraltro, l’articolo 36 fa di più prevedendo che (i) Il requisito della consegna della copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria sia soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole (cioè su di uno strumento che consenta di memorizzare informazioni in modo che siano accessibili al contraente anche per futura consultazione e che ne consenta la riproduzione inalterata), (ii) che l’intermediario consegni al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza e che (iii) per tutto il periodo per il quale perduri lo stato di emergenza, il contraente possa usare gli stessi strumenti sopra indicati per esprimere il proprio consenso ed esercitare i propri diritti contrattuali.

In sostanza: per tutto il periodo nel quale permarrà lo stato di emergenza, i contraenti di una polizza assicurativa potranno concludere il contratto di assicurazione mediante l’invio di una mail, accompagnata da copia del documento d’identità del contraente e copia pdf del contratto e continuare a usare la stessa modalità per esercitare i propri diritti contrattuali.

DL Rilancio

Avv. Chiara Cimarelli 
Legal Director 
DLA Piper