di Daniele Cirioli
La ripresa dell’attività lavorativa obbliga a integrare il Documento di valutazione rischi (Dvr) con le misure di prevenzione del rischio Covid-19 e diffusione della pandemia. Medici in prima linea: anche se l’obbligo ricade sul datore di lavoro «è opportuno» che l’aggiornamento del Dvr avvenga con la collaborazione dei medici «consulenti globali» delle aziende. Tra l’altro, spetta a loro sottoporre a visita medica, al rientro in azienda, i lavoratori guariti dalla malattia al fine di confermare l’idoneità alla mansione (la malattia riduce fino al 30% la funzionalità polmonare). A stabilirlo è la circolare n. 14915/2020 del ministero della salute che, peraltro, autorizza i medici a sospendere fino al 31 luglio le visite periodiche e alla cessazione del lavoro.
Medici in prima linea. Secondo il ministero la pandemia ha cambiato l’attività di prevenzione dei luoghi di lavoro, che ora ha un duplice obiettivo: la tutela della salute dei lavoratori e quella della collettività. In tale nuovo scenario il ruolo di primo piano, già svolto dai medici competenti nella tutela e salute dei lavoratori, risulta amplificato a «consulente globale» del datore di lavoro: si tratta di 7.416 professionisti che gestiscono la sorveglianza sanitaria di circa 15 mln di lavoratori, a fronte di oltre 23 mln di occupati. Nel nuovo contesto, spiega il ministero, «è opportuno» che il medico supporti il datore di lavoro nell’attuazione delle misure del Protocollo 14 marzo, aggiornato il 24 aprile (si veda ItaliaOggi del 25 aprile): un suggerimento che, però, risuona come obbligo giustificato dal clima d’incertezza che avvolge la nuova malattia.
Fase 2, nuovo Dvr. Il datore di lavoro deve chiamare il medico a supportare la valutazione rischi in un contesto tutto nuovo, qual è quello del rientro al lavoro in un periodo pandemico. Al termine va aggiornato il Dvr che deve prevedere, tra l’altro, l’adozione di misure finalizzate a prevenire i rischi d’infezione da Covid-19 e di diffusione dell’epidemia. Il medico, aggiunge il ministero, è opportuno che sia coinvolto anche nelle fasi di progettazione di misure logistiche e organizzative (risistemazione posti di lavoro ecc.).
Sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, secondo il ministero i medici devono assicurare lo svolgimento delle visite mediche (vedi tabella), purché sia garantito di operare nel rispetto delle misure igieniche fissate dallo stesso ministero. Ad esempio è opportuno, se possibile, che le visite si svolgano in infermeria aziendale, con mascherine indossate (medico e lavoratore) e in base a una programmazione che eviti l’assembramento dei lavoratori nella fase di attesa per la visita.
Rientro lavorativo. Focalizzando l’attenzione sulla Fase 2, il ministero richiama innanzitutto la responsabilità sui lavoratori di comunicare al datore di lavoro, al rientro lavorativo, personalmente o tramite il medico competente, l’eventuale variazione del loro stato di salute legato al Covid-19 (contatti casi sospetti; quarantene; riscontro positività ecc.). In secondo luogo, il ministero suggerisce di sottoporre a visita medica i lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero per verificare il permanere d’idoneità alla mansione. Infine, il ministero sconsiglia l’ultimo dei test sierologici perché, secondo l’Oms, non sostituiscono il test diagnostico molecolare su tampone.
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