di Anna Messia
Nei giorni scorsi i Lloyd’s di Londra, i più blasonati assicuratori al mondo, hanno fatto sapere che le loro perdite a causa del Coronavirus potrebbero raggiungere 4 miliardi di dollari e per l’intero sistema assicurativo il conto potrebbe arrivare alla cifra monstre di 203 miliardi. Qualche settimana prima era stato colosso americano del brokeraggio, Aon ad annunciare cattivi presagi con il taglio degli stipendi a tutti i suoi dipendenti del 20% (assicurando che non ci saranno licenziamenti) in previsione della pesante recessione economica. In Italia c’è un tema che in queste settimana agita i sonni di assicuratori e broker: la responsabilità civile delle imprese per i dipendenti che dovessero contrarre il virus e la possibilità che, con una semplice polizza infortuni, il cliente sia di fatto assicurato contro il virus. «I rischi di cause legali su entrambi i fronti sono altissimi e le perdite che potrebbero provocare alle assicurazioni italiane potrebbero essere ingenti» dice a MF-Milano Finanza, Luciano Lucca, presidente di Assiteca, il più grande broker italiano quotato a Piazza Affari.

Domanda. Nei giorni scorsi si temeva che i datori di lavoro potessero essere chiamati in causa per responsabilità civile e penale se il dipendente avesse contratto il virus anche nel rispetto delle procedure sanitarie. Un’interpretazione che ha provocato la reazioni di Confindustria e l’Inail ha chiarito che la responsabilità non vale se i protocolli sono stati rispettati. Non è abbastanza per evitare cause e risarcimenti?
Risposta. Anche con questa interpretazione, che mi sembra doverosa, il rischio di cause resta molto alto. L’Inail che in prima battuta paga il lavoratore, visto che il virus è stato paragonato a un infortunio, potrà rivalersi sul datore che per evitare l’indennizzo dovrà dimostrare di aver rispettato tutte le regole. Non solo. Il lavoratore, o eventualmente gli eredi, potranno chiedere al datore altri danni esclusi con i risarcimenti dell’Inail, come per esempio quelli morali. Il contro per le imprese potrebbe essere molto alto e a cascata anche sul settore assicurativo.

D. Qual è la copertura assicurativa che protegge imprese e datore dai risarcimento? È diffusa nel mercato?
R. Le polizze sono le Rct-o, di responsabilità civile a tutela di terzi e dipendenti e praticamente tutte le imprese sono assicurate. Ma non c’è soltanto questo. La pandemia per il Covid potrebbe provocare una pioggia di richieste di risarcimento e di ricorsi anche per una semplice copertura infortuni visto che il decreto Cura Italia ha equiparato il contagio dal virus ad un infortunio.

D. La classificazione a infortunio rispetto alla malattia è stata decisa per velocizzare le pratiche di rimborso e le tutele, con un intervento dell’Inail rispetto all’Inps. Ma il coronavirus può esser considerato un infortunio?
R. Per essere considerato un infortunio un evento deve essere fortuito, esterno e violento e credo che il coronavirus abbia tutte e tre queste caratteristiche. Le polizze infortunio, anche queste piuttosto diffuse in Italia, tra l’altro, non escludono la pandemia, quindi è probabile che le compagnie si troveranno a dover gestire una pioggia di richieste di risarcimento e il rischio è che, con la legge che è ad oggi poco chiara, si generi un contenzioso enorme. Alla fine, senza un intervento del legislatore, saranno i magistrati a dover applicare le norme con il rischio di numerosi contenziosi considerata l’alta percentuale di decessi.

D. Molti dei decessi registrati riguardano medici e personale sanitario, oltre che pazienti di residenze sanitarie per anziani. Saranno lì i maggiori esborsi del settore?
R. Il comparto medico ospedaliero è stato chiaramente quello più colpito e tra l’altro si sta da tempo ragionando sulla possibilità di introdurre uno scudo penale per il personale sanitario che in questi mesi ha lavorato in condizioni eccezionali di emergenza. Su tutto l’argomento Covid andrebbe però fatta una distinzione.

D. Quale?
R. Credo che vada fatta una spaccatura tra chi si è trovato a operare quando il virus e i suoi effetti non erano ancora noti e ora, con la definizione di tutte le procedure previste con la fase due. Distinzione che dovrebbe valere anche con le polizze di responsabilità civile del datore di lavoro. (riproduzione riservata)

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