Pagina a cura di Christina Feriozzi

Attivazione degli amministratori con finalità di scovare indizi di crisi o situazioni in cui la continuità sia messa a repentaglio, mediante l’ausilio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ruolo chiave dell’informazione sociale che deve essere garantita ai componenti non esecutivi. Responsabilità degli amministratori a cui è richiesta informazione, iniziativa, intervento, attivazione e trasparenza. Sono alcune indicazioni contenute nel documento «Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega», emanato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti il 30/4/2020, alla luce dell’entrata in vigore del codice della crisi e delle recenti modifiche al codice civile con cui è stato riformulato l’art. 2086.
I doveri di attivazione degli amministratori non esecutivi. Gli amministratori, seppur privi di deleghe, facendo parte del Cda, partecipano alle riunioni e possono anche richiedere al presidente la convocazione del consiglio. Pertanto essi devono essere edotti dei punti all’ordine del giorno per poter consapevolmente esprimere il proprio voto e assumere la decisione adeguatamente informati. Ciò per quanto espressamente previsto dall’art. 2381 c.c., applicabile, a seguito della modifica intervenuta con il dlgs 14/19, sull’art. 2475 c.c anche sui cda delle srl. Ne deriva che qualora non sia resa disponibile un’adeguata e omogenea informativa preconsiliare ai componenti, con un congruo preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, l’amministratore non esecutivo deve esternare la propria insoddisfazione in merito al deficit di tempestività e completezza dell’informazione (si veda ItaliaOggi dell’1/5/20). A tal fine deve valutare l’opportunità di attivarsi personalmente adottando, come suggerito nel documento Cndcec, due strategie alternative e cioè chiedere una integrazione immediata delle informazioni o un rinvio della discussione.
In ottica operativa, quindi si ha la necessità che gli amministratori privi di deleghe assumano un atteggiamento proattivo rispetto al Cda, e che gli stessi intervengano nelle discussioni consiliari apportando le proprie competenze e la conoscenza del settore di attività della società. Le informazioni in discorso, tuttavia, non possono essere richieste direttamente al personale anche direttivo della società, il quale, comunque, previa richiesta dei delegati, può intervenire nelle riunioni per fornire le delucidazioni necessarie. Resta esclusa, poi, per gli amministratori privi di deleghe, la possibilità di procedere con atti di ispezione e controllo presso la società e le sue funzioni aziendali.
Con l’espressione del voto favorevole l’amministratore non esecutivo assume piena responsabilità in merito alla decisione proposta, accettandone il livello informativo conseguito, e condividendone il contenuto. Al contrario, il voto contrario libera l’amministratore privo di delega da responsabilità per gli atti o le omissioni degli altri amministratori se costui, oltre a essere immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo voto contrario nel libro delle adunanze e deliberazioni del cda, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto al presidente del Collegio sindacale (art. 2392 c.c.). In tal caso, raccomanda la Fondazione nazionale commercialisti, è necessario che il dissenso sia sufficientemente motivato.
Rilevante è poi il passaggio nel documento in cui si evidenzia l’opportunità, nelle situazioni di operazioni di particolare dimensione e/o complessità, che gli amministratori non esecutivi valutino l’acquisizione di assistenza specifica da consulenti da loro individuati, e caratterizzati da indipendenza e autonomia rispetto alla società e/o agli organi amministrativi esecutivi.

Responsabilità e iniziativa in presenza di segnali di allarme. La responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative deve necessariamente ricollegarsi a comprovati inadempimenti degli obblighi al cui rispetto gli stessi sono tenuti e non discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, altrimenti sostanziandosi in responsabilità oggettiva. Da qui emerge, come sopra accennato, la stretta correlazione tra il dovere di agire in modo informato (art. 2381, sesto comma, c.c.), e l’obbligo di intervenire per impedire o attenuare le conseguenze dannose che potrebbero derivare da un fatto di gestione pregiudizievole (art. 2392, secondo comma, c.c.). Tale dovere di intervento può emergere, in particolare, al riscontro dei segnali di allarme. In ottica operativa, quindi l’amministratore privo di deleghe, in detti frangenti, non può ritenere soddisfatto l’obbligo di agire informato con la semplice ricezione dei report fatti pervenire dai delegati, bensì deve attivarsi, ogniqualvolta sulla base delle informazioni ricevute in cda o della relazione degli organi delegati ravvisi, secondo il suo diligente apprezzamento, l’esigenza di arginare e impedire le condotte potenzialmente pregiudizievoli per la società. Nel dettaglio una specifica responsabilità civile, per gli amministratori senza delega è rinvenibile in presenza di indici di anomalie nella gestione o carenze di informazioni che dovevano ingenerare nel componente del cda il sospetto del compimento dell’illecito. Responsabilità penali dell’amministratore non esecutivo potranno invece emergere, nei casi di un concorso attivo nella commissione del reato, ed anche qualora egli abbia avuto piena ed effettiva conoscenza del reato commesso dagli altri, che lo stesso avrebbe dovuto impedire (ex artt. 2392, secondo comma, c.c., e 40, secondo comma, c.p.
Per attenuare le proprie responsabilità rispetto alla gestione dei delegati, in particolare, gli amministratori privi di deleghe possono/devono intervenire in molteplici modalità (si veda la tabella in pagina).

L’adeguatezza degli assetti organizzativi. La centralità dell’istituzione di idoneo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato a natura e dimensioni dell’impresa deriva dalle indicazioni dell’articolo 2086 c.c. come modificato dall’art. 375 del codice della crisi. Il menzionato assetto può definirsi come l’insieme delle direttive, procedure e delle prassi operative diretta a garantire la completezza, correttezza e tempestività dell’informazione societaria attendibile. L’ordinamento prevede la tripartizione delle competenze fra i differenti organi societari (Ad, cda e collegio sindacale) per l’istituzione, valutazione e vigilanza degli assetti organizzativi. In tale contesto, si ricorda nel documento, la responsabilità degli amministratori privi di delega emerge se gli assetti non consentano un adeguato flusso di informazioni. Pertanto, gli amministratori devono attivarsi qualora le procedure di cui la società si è dotata si siano rivelate insufficienti, rectius inadeguate, a rilevare tempestivamente rischi per la perdita di continuità o indizi di crisi.
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