Il premio supplementare è dovuto qualora risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni aziendali, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi.

Ai premi supplementari INAIL si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/1995.

Perché abbia efficacia interruttiva l’atto deve contenere l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Tribunale di Modena, sez. lavoro, sentenza del 09/12/2019 n. 215

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