Una risoluzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
di Valerio Stroppa

Obbligo di cauzione per i titolari di depositi fiscali. I gestori sono responsabili per il versamento delle accise a prescindere dall’attività condotta (fabbricazione, trasformazione, lavorazione e/o stoccaggio dei prodotti). L’importo della garanzia è pari al 10% dell’imposta che graverebbe sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati. Ma al verificarsi di alcuni eventi la soglia si può modificare: l’aumento delle quantità autorizzate, l’incremento delle immissioni in consumo o l’inasprimento della tassazione faranno scattare l’obbligo di adeguare la cauzione; al contrario, lo scioglimento del contratto di deposito e il fermo dell’impianto potrebbero comportare una revisione al ribasso. È quanto chiarito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la risoluzione n. 1/D/2019.

Il documento di prassi interviene a seguito di un quesito formulato da un’associazione di categoria. La sigla sindacale chiedeva istruzioni operative in merito all’obbligo di cauzione previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera a) del dlgs n. 504/1995, con riferimento al caso di un esercente deposito fiscale di mero stoccaggio, ossia per conto terzi (senza intervenire nella vendita dei prodotti). L’Agenzia ripercorre l’intero quadro normativo riguardante i profili di responsabilità del depositario autorizzato. Quest’ultimo rimane il soggetto obbligato verso il fisco a prescindere dall’attività condotta. Anche qualora intervenisse con la prestazione della fideiussione in qualità di depositante, il proprietario si rende «coobbligato», ma non fa venir meno la responsabilità fiscale del depositario. La cauzione, osserva la risoluzione, è finalizzata a garantire l’amministrazione «sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza che per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo». L’importo è pari al 10% della quantità massima stoccabile, ma non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta mediamente pagata in ciascun periodo. Da qui la necessità di «un continuo monitoraggio e controllo della congruità della cauzione sul deposito». Al verificarsi degli eventi modificativi, l’ufficio può richiedere una rimodulazione della garanzia «in via estemporanea e senza attendere la scadenza annuale».
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