In tale evenienza, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, desunta dagli aspetti del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto

  • la tipologia della lavorazione
  • i macchinari presenti nell’ambiente di lavoro
  • la durata della prestazione morbigena
  • nonché l’assenza di altri fattori causali extra/lavorativi alternativi.

Il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno alla salute deve essere poi valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica.

Le Sezioni Unite della Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale – salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” – hanno poi ulteriormente precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo – statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).

La relazione del consulente tecnico recepita dalla Corte d’appello ha tenuto conto del fatto che la letteratura medica non è univoca nel caso in esame, ma ha ritenuto che le caratteristiche del caso concreto rendano soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità, e in particolare dell’elemento topografico (desunto dalla letteratura scientifica sull’argomento), dell’elemento cronologico (più di 15 anni di esposizione ad amianto), dell’elemento di efficacia lesiva (l’agente patogeno in oggetto è dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia è insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati in letteratura), dell’elemento di esclusione di altra causa (non sono stati individuati fattori extra/lavorativi per i quali possa essere invocata una responsabilità eziopatogenetica).

La sentenza di merito ha fatto dunque corretta applicazione delle regole che governano la valutazione del nesso di causalità e il ragionamento logico è esente dalle critiche che gli vengono mosse, mentre esorbita dal vaglio di legittimità l’esito del procedimento valutativo, correttamente condotto.

Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019 n. 7313