IL VOSTRO QUESITO

L’agente a scadenza di mandato per raggiunti limiti di età che riceve dunque la liquidazione del portafoglio è tenuto a liquidare ai sub agenti una quota del loro portafoglio anche se subentra un nuovo agente? Quale la normativa e quali i criteri liquidativi?

L’ESPERTO RISPONDE


L’agente (intermediario di assicurazione iscritto nella sezione A del Rui) svolge la sua attività di intermediazione rappresentando l’impresa da cui ha ricevuto il mandato.
Il rapporto tra l’agente e l’impresa è un rapporto contrattuale di agenzia disciplinato dalle norme del codice civile (Artt.1742 – 1753).
Il codice civile però, all’art.1753, precisa che agli agenti di assicurazione sono applicabili le norme codicistiche solo se non sono derogate da altre normative, anche se di rango inferiore.
Poiché è tuttora pienamente vigente l’Accordo Nazionale Agenti (ANA) del 2003, che ha validità “erga omnes”, a questo occorre riferirsi per ogni aspetto contrattuale tra impresa e agente.
L’ANA 2003 disciplina in modo molto dettagliato come deve essere conteggiato l’Indennizzo di fine mandato a favore dell’agente, mentre resta estraneo a qualsiasi rapporto tra l’agente e i suoi subagenti.
Il rapporto tra agente e subagente non è – di conseguenza – disciplinato da alcun contratto collettivo, ma deve trovare la sua fonte normativa all’interno di un contratto stipulato tra le due parti che può – o meno – trovare ispirazione dall’ANA 2003 o dal codice civile.
Alla cessazione del mandato, come abbiamo visto, l’agente percepisce un indennizzo dall’impresa e dovrebbe erogare ai suoi ex-subagenti un indennizzo analogo (se pur diverso nella quantità) a seguito della cessazione del rapporto con questi soggetti.
Non rileva infatti, dal punto di vista del rapporto contrattuale con l’agente cessante, il fatto che il subagente instauri un nuovo rapporto con l’agente subentrante.
La misura del predetto indennizzo ai subagenti dovrebbe essere quantificata nel contratto precedentemente stipulato tra agente e subagente e dovrebbe tener conto non del portafoglio gestito, ma del valore economico che il subagente ha portato nel tempo al suo agente mandante.
E’ opportuno tenere presente che, in caso di contenzioso in merito alla questione, ove non sia stato predefinito contrattualmente, il subagente potrebbe richiedere la corresponsione dell’indennizzo secondo l’art.1751 del codice civile, che prevede un’indennità pari all’importo medio annuo dei compensi provvigionali percepiti negli ultimi anni.