IL VOSTRO QUESITO

Un mezzo agricolo di proprietà di azienda di lavorazioni conto terzi (mietitrebbia), regolarmente immatricolato presso il p.r.a., e regolarmente coperto da assicurazione rca, in occasione di circolazione in campo aperto e coltivato, presso un’azienda agricola cliente, si incendiava accidentalmente. A seguito dell’evento, si producevano sversamenti dei fluidi (carburante e lubrificante), rendendosi necessarie le obbligatorie ed ingenti operazioni di bonifica e scarificazione del terreno.
La compagnia assicuratrice notificava reiezione del reclamo, in quanto, secondo questa, il mezzo agricolo non era in “circolazione”. A parere nostro la mietitrebbia era in “circolazione”, in considerazione del fatto che il campo aperto è accessibile ed equiparabile ad area pubblica.

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 122 del codice delle assicurazioni private dispone al primo comma che “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.”.
Il primo comma dell’ art. 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 stabilisce: “2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
Per giurisprudenza consolidata si ritengono aree equiparate alle pubbliche strade tutte le aree in cui tutti abbiano possibilità di accedere liberamente in quanto “cittadini” e non in dipendenza di un titolo abilitativo in tal senso; in definitiva sono considerate aree ad uso pubblico tutte quelle su cui, appunto per la libertà di accesso da parte di terzi, si determini un traffico veicolare di un certo rilievo, reale o anche potenziale.
Verosimilmente l’incendio dovrebbe essersi verificato mentre la mietitrebbia effettua il suo lavoro e quindi tale evento potrebbe rientrare nella garanzia di R.C. dell’imprenditore o anche con la garanzia “incendio” avente l’estensione della copertura “ricorso terzi”.
Un “campo aperto”, ma sempre di proprietà privata, non può considerarsi area aperta al pubblico e men che meno aperta alla circolazione del pubblico, ma destinata alle coltivazioni e quindi al traffico di veicoli e persone addette alle stesse.
Alla luce di quanto sopra, la reiezione del sinistro da parte della società assicuratrice deve ritenersi corretta, un po’ meno il ritardo con cui essa sarebbe stata formalizzata dall’assicuratore al proprio assicurato.