A decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato – in ragione del fatto che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore, si opponevano pronunce che, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.

In seno alla Terza Sezione è maturato – a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 – e va via consolidandosi (Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718), l’indirizzo che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:

  • non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
  • la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.
  • la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
  • il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.

La sentenza gravata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, negando il risarcimento del danno da fermo tecnico in ragione del fatto che il motociclo era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e quindi non poteva circolare.

Il Tribunale ha tratto la presunzione negativa che la vittima avesse riportato un danno da fermo tecnico dalla circostanza grave, precisa e concordante che la stessa non potesse utilizzare il ciclomotore.

E la ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento atto a contrastare l’assunto che il mezzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa e che tale condizione ne rendeva, allo stato, impossibile l’utilizzazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 aprile 2019 n. 9348